N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2012

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.

64781/PC del registro di segreteria depositato in data 26 ottobre 2011 dal sig. Salvatore Staro, nato a Capua (CE) il 20 dicembre 1932, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Luigi Adinolfi e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Po n. 1 (Parco Parva Domus) presso lo studio dell'avv. Stefano Sorgente, per la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento 'nella sua interezza e con esclusione dell'applicazione delle norme del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122';

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 31 maggio 2012 soltanto l'avv. Luigi Adinolfi, il quale, depositate copie dell'ordinanza n.

89/2012 e della sentenza non definitivo n. 53/2012 del TAR Calabria a sostegno della prospettazione attorea, ha sinteticamente richiamato, altresi', i rilievi operati nel ricorso, insistendo perche' venisse almeno parzialmente accolto e perche', comunque, venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale della disposizione di riferimento;

Premesso che Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, che ha evocato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'INPDAP (Sede Centrale di Roma e Sede Provinciale di Caserta) provvedendo altresi' a riassumere in data 3 febbraio 2012 l'atto introduttivo del giudizio nei confronti dell'INPS (subentrato all'INPDAP con decorrenza 1° gennaio 2012 per effetto dell'art. 21 della legge 22 dicembre 2011 n.

214, 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici'), ha chiesto con ampie e diffuse argomentazioni, esponendo preliminarmente di esse stato collocato in quiescenza con decorrenza 21 dicembre 2007 con la qualifica di Presidente di Sezione della Corte dei conti, il riconoscimento del suo diritto, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, a percepire il trattamento pensionistico ordinario nella sua interezza e senza l'applicazione della decurtazione stabilita dall'art. 18, comma 22-bis, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, Con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme illegittimamente non erogate, con rivalutazione monetaria ed interessi, rilevandone il contrasto con varie disposizioni costituzionali.

L'INPDAP - D.R. Campania e Molise si e' costituito in giudizio con nota inviata il 21 ottobre 2011 e reiterata il 16 aprile 2012, presentando altresi', per il tramite dell'Ufficio Avvocatura INPDAP, copie di documenti pensionistici relativi alla posizione in controversia, quali la determinazione di pensione n. NA012007003747 ed alcuni prospetti contabili.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha trasmesso in data 21 maggio 2012 gli atti liquidativi del trattamento di quiescenza del dott. Salvatore Staro adottati dal Segretariato Generale e inviati a suo tempo all'INPDAP (ora INPS), ha poi prodotto in data 24 maggio 2012, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, comparsa di costituzione e risposta, in cui ha chiesto il rigetto della domanda attrice, ritenendola inammissibile ed infondata, con l'ausilio di articolate controdeduzioni circa la manifesta infondatezza dei rilievi d'incostituzionalita' dall'art.

18, comma 22-bis, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, proposti da parte attrice.

Considerato che 1. Il ricorrente, Presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007, titolare di pensione diretta di importo superiore a € 90.000,00 annui, con il presente ricorso chiede - come gia' anticipato nella premessa in fatto - il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, da calcolare senza le decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, nonche' la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti, se del caso con ogni accessorio di legge.

A sostegno del ricorso deduce l'illegittimita' costituzionale del citato art. 18, comma 22-bis, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.

La normativa contestata cosi' dispone:

'In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento dello parte eccedente il predetto importo fino o 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte...

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