N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2011

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza, Grassi Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Guardavaccaro Francesco con domicilio eletto presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Contro Universita' degli studi di Pisa, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, vi Portoghesi, 12, per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione I n. 02157/2005, resa tra le parti, concernente indennita' di rischio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell'universita' intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e udito l'avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: il prof.

Francesco Grassi, gia' associato presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa, istituto di patologia speciale e clinica chirurgica, considerato che in ragione dell'attivita' dell'istituto e' stato quotidianamente esposto alle radiazioni ionizzanti prodotte dalle apparecchiature radiografiche e radioscopiche, in data 2 febbraio 1993, ha inoltrato al rettore istanza per la concessione dell'indennita' di rischio prevista per il personale non docente e per il personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L'universita' ha risposto solo a seguito di diffida, con nota in data 18 ottobre 1993, affermando che l'indennita' prevista dall'art. 20 d.P.R. n. 319 del 1990 compete unicamente al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e al personale non docente che opera in zona controllata. Il prof. Grasso ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana avverso il diniego.

Il ricorso e' stato respinto con la sentenza qui impugnata, anche sulla base dell'art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che individua quali destinatari del trattamento perequativo il personale universitario che opera nelle cliniche e degli istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

II) L'appellante oppone che la ratio di queste norme e' di retribuire il maggior rischio che incombe sui dipendenti che, a causa del servizio prestato, sono esposti alle radiazioni ionizzanti, e che non vi sono ragioni per disconoscere la specifica indennita' ad un professionista della sanita' sulla sola base del diverso luogo di servizio o del diverso soggetto al quale rivolge la sua cura professionale, essendo il medesimo il rischio connesso alle radiazioni. Infatti, le unita' sanitarie locali riconoscono ai propri dipendenti una indennita' a compenso del maggior rischio senza distinzione tra personale tecnico e ausiliario e quello medico, senza contare che non e' provata l'assenza di convenzione tra la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa e il Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, secondo l'appellante, o il d.P.R. n. 319 del 1990 va interpretato nel senso di coprire la lacuna dell'ordinamento, oppure emerge una disparita' di trattamento a parita' di condizioni sostanziali. Vale, a questo proposito, quanto dispone l'art. 26 d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 di recepimento dell'accordo collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca per il triennio 1988-1990, che prevede l'istituzione di...

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