N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2011, pronuncia la seguente ordinanza.

  1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2010, Darhnani Hadda esponeva di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno valido sino al 1° febbraio 2012 e di essersi vista revocare con provvedimento Inps del 3 marzo 2009 il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3 legge n. 335/95 di cui sino ad allora aveva goduto per mancanza del requisito della permanenza minima in Italia.

    La ricorrente deduceva tuttavia di essere titolare di una regolare permesso di soggiorno rilasciatole in quanto madre convivente della figlia El Hannaoui Fatima. cittadina italiana, e che, anche ai fini di cui alla legge 338/00, art. 80 comma 19, tale permesso doveva essere considerato l'unico valido ai fini della regolarita' del soggiorno in Italia per i familiari conviventi di cittadini italiani, con la conseguenza che a nulla poteva rilevare il requisito della permanenza minima in Italia richiesto dall'Inps e posto a fondamento della revoca dell'assegno gia' goduto.

    Si costituiva tempestivamente in giudizio I'Inps, rilevando che l'art. 80, comma 19, legge 338/00 richiede per la concessione dell'assegno sociale il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo, non posseduto dalla ricorrente.

    L'Inps, dunque, ha dedotto la mancanza del requisito previsto dalla norma citata e la sostanziale difformita' tra il permesso di soggiorno concessole, a durata limitata, e la carta di soggiorno richiesta dalla norma, a durata illimitata e concessa sul presupposto della permanenza in Italia da almeno 5 anni.

    L'Inps ha dunque osservato che le sentenze della Corte costituzionale emesse in materia non hanno dichiarato la totale illegittimita' costituzionale dell'art. 80, c. 19. legge cit., essendosi piuttosto limitate a dichiarare tale illegittimita' costituzionale, per quanto qui di interesse, solo con riferimento al possesso del requisito reddituale richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata con riguardo alla indennita' di accompagnamento ed al possesso del permesso medesimo con riguardo ad altre prestazioni di tipo assistenziale.

  2. Ritiene questo Giudice che, all'esito della instaurazione del contraddittorio tra le parti sul punto, debba sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 388 del 2000 nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale ex art. 3 legge 335/95 al possesso della carta di soggiorno ed, in particolare, al requisito della durata della permanenza in Italia.

  3. In punto di rilevanza della questione occorre premettere che, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, 'ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

    Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.' La carta di soggiorno e' ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3/07: 'Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1'.

    Dunque, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, al fine di ottenere l'assegno sociale lo straniero deve essere titolare della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno di lungo periodo, i cui requisiti sono di tipo reddituale (ed a tal proposito vi e' gia' pronuncia di illegittimita' costituzionale della Corte Costituzionale, con riferimento alla sola indennita' di accompagnamento) e di durata, richiedendosi altresi' che lo straniero possieda un permesso di soggiorno in corso di validita' da almeno cinque anni.

    Nel caso di specie, non e' contestata la sussistenza del requisito sanitario in capo a Darhnani Hadda (come...

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