N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 22445-2009 proposto da Enel Produzione S.p.a., societa' soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell'avvocato Mazzullo Gianfranco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Greco Guido,

Muscardini Manuela, per delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Primiero Energia S.p.a., in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato Stella Richter Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fracanzani Marcello Maria, per delega a margine del controricorso, controricorrente;

Contro provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Camozzi n. 1, presso lo studio dell'avvocato Giuffre' Adriano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mastragostino Franco, per delega in atti, controricorrente e ricorrente incidentale;

Contro regione Veneto, intimata;

Avverso la sentenza n. 112/2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, depositata il 1° luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2010 dal Consigliere dott. Giuseppe Salme';

Uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo, Manuela Muscardini, Paolo Stella Richter, Adriano Giuffre';

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Rilevato in fatto Che l'Enel, titolare delle concessioni di grandi derivazioni di Val Schener e Moline, ha convenuto, con atto del 31 ottobre 2000, con la s.p.a. Primiero Energia, costituita dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero, sorta in attuazione del d.P.R.

n. 235 del 1977 che prevedeva la possibilita' per gli enti locali di esercitare attivita' nel comparto energetico, di avviare l'iter della cessione degli impianti e delle relative concessioni;

Che, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2001, la provincia di Trento, subentrata nell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopi idroelettrici in Trentino, ha concesso il nulla osta al subingresso di Primiero Energia nella titolarita' delle concessioni di cui si tratta, senza tuttavia avere previamente raggiunto, come previsto dal d.lgs. n.

112/1998, l'intesa con la regione Veneto, la quale, per tale ragione, ha sollevato conflitto d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

Che, nell'atto pubblico del 19 ottobre 2001 di trasferimento degli impianti, nel cui possesso Primiero Energia peraltro gia' si era immessa, le parti, dato atto della pendenza del conflitto di attribuzioni, hanno convenuto che la cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione s.p.a., frattanto succeduta a Enel, da ogni responsabilita' o pregiudizio conseguente ad eventuali controversie aventi ad oggetto la legittimita' del nulla osta al subingresso nelle concessioni rilasciato dalla provincia di Trento, la quale, in data 28 gennaio 2002, ha provveduto anche ad attribuire la titolarita' delle concessioni stesse a Primiero Energia;

Che, con sentenza del 24 marzo 2005 n. 133, la Corte costituzionale ha annullato il nulla osta al subingresso nelle concessioni rilasciato dalla provincia di Trento per non essere stato preceduto dall'intesa con la regione Veneto e quindi la provincia, con provvedimento del 27 maggio 2005, ha annullato il provvedimento di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo salvi in via provvisoria tutti gli effetti gia' prodotti e concedendo in via provvisoria un nuovo nulla osta, in attesa del perfezionamento dell'intesa con la regione Veneto;

Che questo provvedimento, su ricorso di Enel Produzione, la quale ha lamentato che la salvezza degli effetti prodotti dal provvedimento del 28 gennaio 2002 avrebbe potuto precluderle l'esercizio dell'azione risarcitoria, e' stato annullato dal tsap con sentenza n.

182 del 2007, passata in giudicato con la quale si e' affermato che:

'..se puo' ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di regolamentazione per l'annullamento dell'atto presupposto, non puo', invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le figure giuridiche di convalescenza dell'atto tendono alla eliminazione degli eventuali vizi, ma se l'atto e' gia' stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di annullamento, potra' procedersi solo alla rinnovazione dell'atto stesso, ma non gia' alla sua convalida o alla sua sanatoria (cfr. anche art. 14 legge n. 15/05)';

Che, con provvedimento del 29 febbraio 2008, la provincia di Trento, ritenuto che la legge regionale del Veneto 26 novembre 2006, n. 23 e la legge della provincia di Trento del 5 febbraio 2007, n. 1, di ratifica e recepimento dell'accordo intercorso tra i due enti il 25 e 29 novembre 2005, superavano con efficacia ex tunc gli originari vizi di legittimita' evidenziati sia dalla Corte costituzionale che dalla sentenza del tsap n. 182 del 2007, ha riconosciuto la Primiero Energia come titolare delle concessioni di grande derivazione di cui si tratta con decorrenza dal 19 ottobre 2001, data dell'atto pubblico di cessione degli impianti da parte di Enel Produzione;

Che, con sentenza del 1° luglio 2009, il tsap ha rigettato il ricorso proposto da Enel Produzione nei confronti di tale provvedimento, affermando che: 1) Enel Produzione e' legittimata e ha interesse ad agire perche', come gia' rilevato con la sentenza n. 182 del 2007, nel...

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