n. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE Nel procedimento iscritto al n. 9576/2012 R.G. promosso da Sutera Adele nei confronti di Costa Michele, ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti, esaminati i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2013;

Rilevato che l'azione di risoluzione contrattuale proposta dalla sig.ra Sutera Adele ha ad oggetto un contratto di locazione concluso successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 e registrato tardivamente dalla locatrice in epoca successiva alla formalizzazione, da parte del conduttore, della denuncia di omessa registrazione del contratto agli effetti previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, del citato decreto;

Rilevato che l'intimato si e' opposto alla convalida asserendo di aver provveduto a denunciare l'omessa registrazione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 3, decreto legislativo n. 23/2011 e di aver corrisposto, da quella data, alla locatrice il canone rideterminato ai sensi del comma 8 di detta disposizione, a tenore del quale a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendila catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;

ha contestato quindi la sussistenza della morosita' e invocato l'applicazione della regolamentazione contrattuale derivante dall'applicazione di quella disciplina;

Rilevato che, a fronte dell'opposizione, l'attrice ha insistito per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e sollevato, al contempo, e per l'ipotesi in cui lo si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie, eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 contenente "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", pubblicato sulla G.U. 23 marzo 2011 n. 67 ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, per contrasto con gli artt. 70, 76, 24, 97, 102, 42, 53 e 3 della Carta Costituzionale;

Ritenuto che la questione e' rilevante ai fini della controversia, in quanto - stante il tenore della censurata disposizione e la sua indubbia applicabilita' al rapporto inter partes - dalla sua risoluzione dipendono sia la concedibilita' dell'ordinanza provvisoria di rilascio, sia la decisione sul merito della domanda attorea;

Ritenuto, altresi', che la questione non appare neppure manifestamente infondata, apparendo francamente dubbia la conformita' della disposizione in argomento ai precetti costituzionali, almeno rispetto ad alcuni dei profili evidenziati dalla difesa dell'attrice, che questo Giudice ritiene di fare propri sviluppando ulteriori rilievi, anche alla luce di altra analoga ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa in data 15 novembre 2012 dal medesimo Tribunale nella persona del G.I. dott.ssa Giovanna Nozzetti, nel procedimento n. 8190/2012 R.G.;

Rilevato, invero, che, ai commi 8 e 9 del citato art. 3, il legislatore delegato ha introdotto una specifica disciplina per i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti di legge, non sono registrati entro il previsto termine di trenta giorni...

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