n. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2013 -

IL GIUDICE Visti gli atti del procedimento a carico di M.S.;

Vista la richiesta avanzata dal difensore di M. all'udienza del 22 aprile 2013 - in via preliminare - di sollevare in via incidentale questione di legittimita' costituzionale nel suddetto procedimento con riferimento all'art. 612-bis c.p. per violazione dell'art. 25 comma 2° Cost e la conseguente richiesta di sospensione dello stesso;

. Preso atto dei rilievi avanzati dalla difesa sulla compatibilita' degli «atti persecutori» con i principi costituzionali di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale e - dunque - con il principio costituzionale di legalita' e di riserva di legge;

Preso atto delle specificazioni della difesa in merito a tale incompatibilita' ed indeterminatezza, articolate nel duplice profilo di valutazione, quello del concetto di reiterazione della condotta e quello della previsione degli eventi;

Visti i rilievi relativi al primo profilo - reiterazione della condotta - in particolare quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinche' possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 612-bis c.p.;

Visti i rilievi relativi al secondo profilo - previsione degli eventi - in particolare: a) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del «perdurante» e «grave» stato di ansia o di paura, soprattutto per il loro stretto legame con la scienza medica;

  1. quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del «fondato» timore per l'incolumita', non essendovi alcuna indicazione legislativa in merito ai criteri che specifichino quando sia «fondato» il timore e cio' non soggettivamente bensi' in un soggetto normale e comune;

  2. quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del concetto di «abitudini di vita», concetto estremamente ampio ed eccessivamente elastico;

Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale, della quale e' stato investito il giudice, presenta il carattere della rilevanza, essendo assolutamente indispensabile, ai fini del decidere nel giudizio a quo, caratterizzare gli elementi sopra indicati - condotte reiterate, perdurante e grave stato di ansia, fondato timore per l'incolumita', alterazioni delle abitudini di vita - in maniera da evitare che il loro grado di estensione designi realta' tra loro profondamente diverse o eterogenee, determinando cosi' l'impossibilita' e la eccessiva...

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