n. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 9983/10, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione Parco Rurale delle Rogge - Onlus, in persona del legale rappresentate pro tempore, assistita e difesa dall'avv. A. Ibba, con domicilio eletto in Roma, via Diego Angeli 66, presso lo studio dell'avv. R. Occhiuzzi;

Contro: Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. A. Biagini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Castello 33;

il Commissario pro tempore delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, in persona del presidente pro tempore;

la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Nei confronti di: Consorzio stabile SIS - societa' consortile per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli avv. ti Rusconi, Leozappa e Piselli, con domicilio eletto presso Io studio di quest'ultimo in Roma, via G. Mercalli 13;

Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. D. Sterrantino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Flaminio 19;

Per l'annullamento A. Quanto al ricorso principale: 1) del decreto 20 settembre 2010, n. 10, del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, con il quale e' stato approvato il progetto definitivo della superstrada "Pedemontana Veneta";

2) di tutti gli atti e provvedimenti adottati dallo stesso Commissario delegato, relativi al procedimento per l'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori per la realizzazione della predetta superstrada;

3) dell'ordinanza 15 agosto 2009, n, 3802, del Presidente del consiglio dei ministri, concernente "disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza";

4) del decreto 31 luglio 2009 del Presidente del consiglio dei ministri, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

5) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 luglio 2010, concernente la proroga al 31 dicembre 2010 dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

  1. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 marzo 2010: 6) della nota 25 giugno 2009, n. 307/52.00000100, con la quale la Regione Veneto ha richiesto lo stato di emergenza;

7) della nota 11 giugno 2010, n. 519/CP.52.00000.200, con la quale la Regione Veneto ha richiesto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2011;

8) della nota 29 ottobre 2010, n. 919/CP.52.00000.200, con la quale la Regione Veneto ha richiesto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;

9) del d.P.C.M 17 dicembre 2010, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011. C. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 25 ottobre 2011: 10) del decreto 10 agosto 2011, n. 10, del Commissario delegato, con il quale e' stato approvato il progetto esecutivo della superstrada "Pedemontana Veneta". D. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6 giugno 2012: 11) del decreto 7 marzo 2012, n. 21, con il quale e' stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2, traccia C della superstrada "Pedemontana Veneta", relativo alla parte di tracciato dal KM. 38+700 al km. 47+083 ed interessante i Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa e Rosa'. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Presidenza del consiglio, del C.I.P.E., dei Ministeri per i beni culturali, delle infrastrutture, dell'Economia, del Commissario delegato, del Consorzio Stabile SIS, e della Pedemontana Veneta S.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto di seguito esposto. 1.1. Il territorio delle province di Vicenza e Treviso, nella parte piu' a nord ricomprende, in misura variabile, anche i rilievi prealpini, al di sotto dei quali e' un'ampia fascia pedemontana, caratterizzata da un'urbanizzazione diffusa e da frequenti insediamenti industriali, uniti tuttavia ad un uso agricolo persistente e fiorente. 1.2. L'area pedemontana, in particolare, e' percorsa da un intricato reticolo stradale, ormai obsoleto per tracciati e dimensioni, situazione cui s'intese dare rimedio gia' nel primo Piano regionale dei trasporti (P.R.T.), approvato dal Consiglio regionale veneto nel 1990, e poi confermato sul punto dal secondo P.R.T., adottato nel 2005. Entrambi, infatti, hanno previsto la realizzazione di un nuovo asse stradale - denominato appunto "Pedemontana Veneta" - che prende avvio dall'autostrada A4, tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, s'interseca con l'autostrada A31 a nord di Vicenza, tra Dueville e Thiene, segue poi verso est il confine naturale tra la pianura e i rilievi prealpini, toccando, tra le altre, Marostica, Bassano del Grappa e Montebelluna, per terminare in provincia di Treviso all'altezza di Spresiano, dove si congiunge all'autostrada A27. 1.3. Il progetto fu raccolto dal legislatore nazionale, che, all'art. 50, lett. g), della 1. 23 dicembre 1998, n. 448, previde lo stanziamento, in un quindicennio, di 40 miliardi di lire "per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso)", fornendo altresi' alcune indicazioni costruttive (massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale);

in seguito, l'art. 73, Il comma, della 1. 28 dicembre 2001, n. 448, assegno' tali fondi alla Regione Veneto (art. 80, XXIV comma, 1. 27 dicembre 2002, n. 289). 1.4. Intanto, l'art. 145, comma LXXV, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che la Pedemontana veneta sarebbe potuta essere realizzata "anche come superstrada", a pedaggio e mediante concessione di costruzione e gestione, e questa fu, in effetti, la scelta conclusiva, adottata al termine di una conferenza di servizi, svoltasi nel marzo 2001 tra lo Stato, la Regione, e gli altri soggetti pubblici interessati;

e...

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