n. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 11626/10, proposto da Francesco e Paolo Farina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Bianchini, Bianchini D'Alberigo, Turetta, Antonini e Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Giulio Cesare 14;

Contro: la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. A. Biagini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Castello 33;

il Commissario pro tempore delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in persona del presidente pro tempore;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore;

il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Nei confronti di l'associazione temporanea d'imprese tra il Consorzio stabile SIS - Societa' consortile per azioni, e Itinere Infraestructures Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Rusconi e Leozappa, con domicilio eletto in Roma, via G. Mercalli 13, presso lo studio dell'avv. P. Piselli;

Per l'annullamento: del decreto 20 settembre 2010, n. 10, del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, pubblicato sul B.U.R. Veneto 8 ottobre 2010, n. 78, e per estratto nella G.U. 5 novembre 2010, n. 259, recante «ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, art. 2 co. 2. Approvazione del progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta. (C.U.P. H51B03000050009f)» e dei relativi allegati;

della nota 23 giugno 2010, prot. n. 2066, del commissario delegato;

della nota 10 giugno 2010 prot. n. 341904-17939 (551.1) del Ministero per i beni e le attivita' culturali - direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee;

della nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali - direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. n. 0005427 - C134.02.04/1 del 30 marzo 2010;

per quanto occorrer possa, e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) 29 marzo 2006, n. 96;

della comunicazione di avvio del procedimento di data 8 gennaio 2010;

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, n. 40191;

della nota 25 giugno 2009 del Presidente della Regione Veneto;

dell'ordinanza 15 agosto 2009, n. 3802, del Presidente del Consiglio dei ministri;

della nota del Presidente della Regione Veneto dell'11 giugno 2010;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, n. 46973;

di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso, anche non noto, ivi compreso per quanto occorrer possa, della Convenzione tra il Commissario delegato e l'a.t.i. S.I.S. S.c.p.A. - Itinere Infraestructuras S.A., sottoscritta in data 21 ottobre 2009;

del protocollo 9 novembre 2009, d'intesa tra la Regione Veneto ed il commissario delegato;

del verbale della conferenza di servizi e dei relativi allegati del 12 marzo 2010 (non noto);

dei verbali (con i relativi allegati) n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle riunioni del comitato tecnico - scientifico ex art. 4 co. 4 O.P.C.M. n. 3802/2009 istituito con decreto commissariale n. 2 del 23 settembre 2009;

della nota del responsabile del procedimento 3 settembre 2010, prot. n. 2946. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio, del C.I.P.E., del Ministero per i beni culturali, del Commissario delegato, dell'a.t.i. Consorzio stabile SIS;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. Il territorio delle province di Vicenza e Treviso, nella parte piu' a nord ricomprende, in misura variabile, anche i rilievi prealpini, al di sotto dei quali e' un'ampia fascia pedemontana, caratterizzata da un'urbanizzazione diffusa e da frequenti insediamenti industriali, uniti tuttavia ad un uso agricolo persistente e fiorente. 1.2. L'area pedemontana, in particolare, e' percorsa da un intricato reticolo stradale, ormai obsoleto per tracciati e dimensioni, situazione cui s'intese dare rimedio gia' nel primo Piano regionale dei trasporti (P.R.T.), approvato dal Consiglio regionale veneto nel 1990, e poi confermato sul punto dal secondo P.R.T., adottato nel 2005. Entrambi, infatti, hanno previsto la realizzazione di un nuovo asse stradale - denominato appunto «Pedemontana Veneta» - che prende avvio dall'autostrada A4, tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, s'interseca con l'autostrada A31 a nord di Vicenza, tra Dueville e Thiene, segue poi verso est il confine naturale tra la pianura e i rilievi prealpini, toccando, tra le altre, Marostica, Bassano del Grappa e Montebelluna, per terminare in provincia di Treviso all'altezza di Spresiano, dove si congiunge all'autostrada A27. 1.3. Il progetto fu raccolto dal legislatore nazionale, che, all'art. 50, lett. g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previde lo stanziamento, in un quindicennio, di 40 miliardi di lire «per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso)», fornendo altresi' alcune indicazioni costruttive (massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale);

in seguito, l'art. 73, II comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, assegno' tali fondi alla Regione Veneto (art. 80, XXIV comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 1.4. Intanto, l'art. 145, comma LXXV, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che la Pedemontana veneta sarebbe potuta essere realizzata «anche come superstrada», a pedaggio e mediante concessione di costruzione e gestione, e questa fu, in effetti, la scelta conclusiva, adottata al termine di una conferenza di servizi, svoltasi nel marzo 2001 tra lo Stato, la Regione, e gli altri soggetti pubblici interessati;

e, poco dopo, con deliberazione 21 dicembre 2001, n, 121, il C.I.P.E. la includeva tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale. 1.5. La Regione, dopo aver stabilito, con la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, le norme per la realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali, e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi, avvio' appunto il procedimento per la progettazione, realizzazione e gestione, in project financing, della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (nota anche con l'acronimo SPV): promotrice ne fu Pedemontana Veneta S.p.A., la quale presento' la sua proposta il 31 dicembre 2003, poi...

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