n. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'odierna udienza camerale nell'incidente di esecuzione (n. 17/13 Reg.Inc.Es.) proposto da M.E. (nato a L. il 6 luglio 1962 ed ivi residente alla via M.P.S. n.) a mezzo dei suoi difensori avv.ti Mercurio Galasso e Raffaele Lepore con istanza depositata in data 27 maggio 2013 e volta, da una parte, ad ottenere, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., atteso il diniego tacito del P.M. - funzionalmente competente ex art. 657 c.p.p. - di scomputare dalla pena residuale da espiare in forza della sentenza 26.10.2005 di questo Tribunale, confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 20.5.2013, la carcerazione preventiva dallo stesso ingiustamente sofferta dal 17 giugno 1983 al 15 settembre 1986, nonche' gg. 45 di reclusione per liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Penit., e, dall'altra, a sollevare, a fronte della inapplicabilita' nel caso di specie di tale fungibilita', questione di legittimita' costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p.;

Rilevato che il P.M. all'odierna udienza camerale si e' associato all'accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse del M. di rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Osserva M.E., come da documentazione in atti, nel lontano 1983 fu coinvolto nel cd. processo Tortora e, dopo aver patito tre anni e tre mesi di carcerazione preventiva, fu assolto dalla Corte di Appello di Napoli dai reati associativi ascrittigli per non aver commesso il fatto. All'accoglimento della richiesta di scomputo della carcerazione dalla pena residuale da espiare osta la disposizione del quarto comma dell'art. 657, c.p.p., secondo cui il presofferto, per essere oggetto di compensazione, deve seguire e non precedere il reato per cui v'e' stata la condanna alla pena da espiare, come invece e' avvenuto nel caso in esame in cui i reati cui si riferisce la pena da compensare sono stati commessi dal M. 17 anni dopo aver subito la ingiusta carcerazione preventiva in questione. Quanto alla liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen., competente «ratione materiae» a decidere sulla istanza e' il Magistrato di Sorveglianza di Foggia. Venendo alla eccezione di incostituzionalita' del quarto comma dell'art. 657 c.p.p. sollevata dalla difesa del M., il Collegio ritiene la questione non manifestamente infondata sotto diversi profili. La scelta del legislatore di condizionare la fungibilita' in parola alla «anteriorita' del reato per il quale va determinata la pena da eseguire», mostra di porsi in aperto contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ingiustificata disparita' di trattamento tra condannati che, pur avendo ugualmente riportato una condanna definitiva e...

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