n. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26 febbraio 2013, sentite le parti, osserva. A parere di questo Giudice non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (Omesso versamento di IVA), limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui punisce l'omesso versamento di IVA per importi regolarmente dichiarati superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad €

50.000,00 e fino ad €

77.468,53 in relazione all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza in rapporto alla norma di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) - nella versione vigente appunto fino al 17 settembre 2011 data di entrata in vigore del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138. Com'e' noto, infatti, prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L.13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, il testo letterale dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) era il seguente: «E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad €

77.468,53». Viceversa, l'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA) prevede testualmente che «la disposizione di cui all'art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute d'acconto) si applica nei limiti previsti anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo». In altri termini, ai fini della configurabilita' del reato p. e p. dall'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (come introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) occorrono due presupposti: a) che l'omesso versamento abbia ad oggetto una imposta sul valore aggiunto di importo complessivamente superiore ad €

50.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

  1. che l'omissione abbia ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto che risulta dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata. Ebbene dal raffronto della normativa teste' menzionata ed in particolare dalle...

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