n. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO Letti gli atti del proc. n. 69/2012 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2013, provvedendo in merito al ricorso proposto dalla sig.ra C.G. ai sensi degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.;

Premesso che la ricorrente sig.ra C.G. (nata il 13.03.1946), dichiarata invalida con totale e permanente inabilita' lavorativa e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale di accertamento sanitario del 7.12.2010), espone di essere ospite della Casa di riposo S. Vigilio di Spiazzo (Trento), ove ella paga un retta giornaliera di euro 42,50 (per un importo mensile di euro 1.275,00 nel caso di mese avente 30 giorni). Precisa di avere quale unica fonte di reddito la complessiva somma mensile di euro 822,99 (di cui euro 349,99 a titolo di pensione ed euro 473,00 a titolo di indennita' di accompagnamento), con la conseguenza che, non avendo altre entrate, ella non e' in grado di pagare la retta dovuta alla suddetta Casa di risposo. Ritiene che, in base all'art. 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31.03,1998, n. 109 (come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000), nel caso di soggetti con handicap grave e permanente o ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata, al fine di determinare la quota di contribuzione a carico dell'assistito per le prestazioni rese in ambiente residenziale di tipo continuativo, debba essere fatto esclusivo riferimento ai redditi della persona, e non anche a quelli del suo nucleo familiare. In virtu' dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 328 del 2000, prosegue la sig.ra C., e' obbligo del comune dell'ultima residenza di provvedere al ricovero stabile del soggetto in strutture residenziali, con assunzione, da parte di tale ente, dell'obbligo di integrazione della retta dovuta. Si duole la sig.ra C. che il Comune di Tione di Trento (luogo dell'ultima residenza), in violazione del cit. art. 3, comma 2- ter, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 109 (come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000), conceda un contributo solo nel caso in cui, considerando anche i redditi dei familiari obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c., detta complessiva situazione reddituale non risulti sufficiente. La sig.ra C. chiede pertanto che debba essere preso in considerazione solo il suo reddito (e non anche quello dei suoi familiari tenuti agli alimenti), e che venga - per l'effetto - accertato che il predetto Comune e' obbligato a provvedere al versamento - a favore della cit. Casa di riposo - della somma risultante dalla differenza tra la retta ed il reddito mensile da essa ricorrente percepito, dedotta una somma per le sue piccole esigenze personali, con conseguente condanna del Comune al pagamento di tale somma alla Casa di riposo;

Premesso altresi' che il Comune di Tione di Trento ha contestato l'applicabilita' della normativa statale indicata dalla ricorrente, sostenendo che in virtu' dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 8 n. 25 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31.08.1972, n. 670, alla Regione e' attribuita competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mentre alle due Province autonome lo e' in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Precisa l'Ente locale che l'art. 6 della legge provinciale 28.05.1998, n. 6, sancisce il principio della compartecipazione degli utenti, e l'art. 7 rinvia ad un regolamento la specificazione di tale principio. Il regolamento approvato dalla giunta provinciale il 13.11.1998, n. 12.437, prevede espressamente agli artt. 3, secondo comma, 5 e 8, che l'amministrazione comunale conceda un intervento economico solo quando la situazione dell'utente e del suo nucleo familiare, non consenta il pagamento della retta...

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