N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2011

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 209/2010 R.G. promossa da Benedetti Alessio (Avv. Amos Andreoni; Avv. Vittorio Angiolini; Avv. Isabella Lombardi; Avv.Carla Genovali), il ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I) (Avv. Rossella Quarta) in merito al trattamento di disoccupazione speciale art. 19 legge n.

2/2009.

Ha pronunciato la seguente:

Ordinanza Premesso:

che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2010 Benedetti Alessio esponeva in fatto: di avere lavorato in qualita' di apprendista presso la societa' Bellaredamenti srl fino alla data del licenziamento, intimatogli, con effetto dal 24 maggio 2009, in ragione della crisi economica e della necessita' di contrarre l'attivita' produttiva;

che la societa' Bellaredamenti srl produce arredamenti in legno per yacht per conto di diversi cantieri navali ed applica alle proprie maestranze il CCNL industria - legno;

che, poiche' gli apprendisti sono esclusi dalla tutela ordinaria per la disoccupazione aveva avanzato domanda di disoccupazione speciale come prevista dall'art. 19 lett. C. d.-l. n.

185/2008 conv. in Legge n. 2/2009;

che alla domanda di prestazione l'Inps rispondeva richiedendo la dichiarazione dell'azienda attestante il preventivo intervento finanziario dell'ente bilaterale con riferimento alla quota di sua spettanza pari al 20 %;

che, poiche' nel settore industria del legno non esiste alcun ente bilaterale la domanda del ricorrente veniva respinta dall'Inps con nota del 16 luglio 2009;

di avere proposto ricorso amministrativo in data 13 ottobre 2009, reiterando, con esso, la domanda di trattamento di disoccupazione o richiedendo, in alternativa, la diversa prestazione della CIG in deroga;

che nella seduta del 12 novembre 2009 il Comitato Provinciale Inps respingeva il ricorso amministrativo e dunque denegava sia la Ds sia la Cig in deroga.

Cio' Premesso in fatto il ricorrente deduceva, in diritto:

che l'Inps aveva correttamente applicato l'art. 19 citato in quanto la norma dispone che in mancanza di intervento dell'ente bilaterale l'interessato non puo' accedere alla prestazione speciale di disoccupazione, ne' la domanda puo' valere per l'altra prestazione, dallo stesso art. 19 disciplinata, denominata Cig in deroga, in quanto valevole per i lavoratori sospesi e non ancora licenziati, ne' il ricorrente poteva accedere alla indennita' di mobilita' in deroga non prevista dalla Regione...

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