n. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014 -

IL COLLEGIO ARBITRALE Costituito il 21 dicembre 2012 per la risoluzione della controversia insorta tra l'Impresa Pizzarotti &

  1. S.p.a., gia' Garboli S.p.a. (a sua volta gia' Garboli Conicos S.p.a. e prima ancora Garboli - Red S.p.a. incorporante la Italedil S.p.a.) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Paolo Pizzarotti, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Angelo Clarizia;

    e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tenore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;

    In dipendenza della controversia insorta in ordine al contratto stipulato il 28 gennaio 1996 (rep. n. 2202) per la "costruzione della Stazione di Controllo Autoveicoli di Brindisi con annesso Ufficio Provinciale" e della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del citato contratto di appalto. Vista la domanda di arbitrato;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti di causa. Fatto Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - con contratto di appalto stipulato in data 18 gennaio 1996 - ha affidato alla Garboli S.p.a. i lavori relativi alla costruzione della Stazione di Controllo Autoveicoli di Brindisi con annesso Ufficio Provinciale. Nel corso dell'esecuzione del contratto nascevano tra le parti delle contestazioni in merito alla ripartizione dei contributi versati a titolo di oneri di urbanizzazione, propedeutici al rilascio dei necessari titoli abilitativi per la realizzazione dei manufatti. Sulla base della clausola compromissoria contenuta all'art. 19 del contratto di appalto, la Garboli S.p.a. notificava in data 17 settembre 2007 domanda di arbitrato, per ivi vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «Quesito n. 1: accertino e dichiarino gli Arbitri che il Ministero dei Trasporti si e' reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 18 gennaio 1996 (rep. n. 2202) avente ad oggetto i lavori relativi alla costruzione della Stazione di Controllo Autoveicoli di Brindisi con annesso Ufficio Provinciale, con conseguente condanna dello stesso Ministero dei Trasporti al pagamento in favore della Garboli S.p.a. dell'importo di €

    34.183,14 (Iva inclusa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 18 novembre 1996, ovvero dalla data di emissione della fattura n. 1/318), sino all'integrale soddisfo;

    Quesito n. 2: Accertino e dichiarino gli Arbitri che le spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale e gli onorari degli Arbitri e del Segretario, debbono essere poste a carico del Ministero dei Trasporti e, per l'effetto, pronuncino la relativa condanna». La domanda di arbitrato veniva formulata sulla scorta della citata clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto di appalto, ove si e' previsto che «ogni eventuale controversia in ordine al presente contratto d'appalto sara' devoluta, a norma degli artt. 43 e ss del capitolato Generale Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 1063/1962, ad un collegio arbitrale che avra' sede a Roma e sara' cosi' composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato che lo presiede nominato dal presidente del Consiglio stesso;

    b) da un magistrato giudicante della Corte d'Appello nominato dal primo presidente della Corte stessa;

    c) da un componente tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP. nominato dal presidente del Consiglio stesso;

    d) da un membro designato dalla societa';

    e) da un funzionario tecnico del Ministero». Nella domanda di arbitrato si evidenziava, altresi', che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006 il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Nella domanda di arbitrato l'impresa provvedeva altresi' a nominare il proprio arbitro. Con atto notificato il 19 novembre 2007, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nominava il proprio arbitro, il quale tuttavia rassegnava le sue dimissioni dall'incarico conferitogli. In seguito dell'inerzia del Ministero circa la nomina del nuovo arbitro, su istanza dell'Impresa Pizzarotti &

  2. S.p.a. ex art. 810 c.p.c. il Tribunale Ordinario di Roma nominava un nuovo arbitro per il Ministero convenuto, con atto del 20 giugno 2012. In data 21 dicembre 2012 a Roma si e' riunito il Collegio Arbitrale costituito per la definizione della presente vertenza, scegliendo come terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio il Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, avendo ritenuto gli altri arbitri e le parti che lo stesso possieda i requisiti di professionalita' ed imparzialita' ai fini dell'espletamento del mandato in questione. Alla successiva udienza dell'8 luglio 2013 il Presidente del Collegio arbitrale ha segnalato alle parti la sussistenza di un'eventuale irregolarita' nella costituzione del collegio legata all'avere egli stesso espletato nel precedente triennio incarichi di arbitro di parte e di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dall'art. 241, del decreto legislativo n. 163/2006, dichiarando di versare nella condizione indicata dall'art. 241, comma 5, del d decreto legislativo n. 163/2006, la cui ricorrenza preclude la possibilita' di espletare le relative funzioni. La parte attrice ha quindi insistito affinche' il giudizio proseguisse ugualmente, eccependo l'incostituzionalita' sotto molteplici profili dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo n. 16/2006, nella parte in cui prevede che il Presidente del collegio arbitrale deve essere scelto tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dallo stesso art. 241. E' stato percio' dato un termine alle parti al fine di produrre scritti difensivi sulla dedotta questione di costituzionalita'. Ricevuti ed esaminati gli scritti delle parti, il Collegio, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2014, ha deliberato la seguente ordinanza. Diritto 1. Preliminarmente il Collegio deve valutare la sussistenza del requisito della rilevanza della dedotta questione di costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio arbitrale. La circostanza che il Presidente del Collegio Arbitrale abbia espletato, nel triennio precedente all'instaurazione dell'arbitrato in corso, incarichi di arbitro di parte e di difensore in giudizi arbitrali afferenti all'esecuzione di contratti pubblici determina ictu oculi la sussistenza della condizione di incompatibilita' prevista e disciplinata dall'art. 241, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lett. c), decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, a norma del quale «Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro...

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