N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2012

P.Q.M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 del R.D.L. n. 1948/1934, convertito nella L. n. 911/1935.

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, e alle parti costituite.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, anche alle parti, alla Corte Costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi.

Napoli, addi' 26 gennaio 2012

Il giudice: Sorrentini

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.

39080 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2008 avente ad oggetto: appello-risarcimento danni, e vertente tra Romano Maria Francesca, elettivamente domiciliata in Napoli, via G.

Gonzaga n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio Grasso, dal quale e' rappresentata e difesa in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, appellante, e Trenitalia S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, via Carlo Poerio n. 53, presso lo studio dell'avv. Maurizio de Tilla, da cui e' rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, appellata;

sciogliendo la riserva;

letti gli atti di causa;

Premette in Fatto Con sentenza n. 106521/07, pronunciata in data 5 settembre 2007, il giudice di pace di Napoli - decidendo sulla domanda proposta da Romano Maria Francesca, nei confronti di Trenitalia S.p.A, diretta al conseguimento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo riportato, in data 4 luglio 2005, dal treno Intercity n. 588

Napoli Centrale/Roma Tiburtina delle ore 14,36 - rigettava la domanda, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2008, Romano Maria Francesca proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendo:

- che la pronuncia impugnata era viziata per palese erroneita' e contraddittorieta' della motivazione, non spiegando la stessa se il ritardo fosse stato causato dall'avaria del locomotore, o, invece, dall'essere il treno partito in ritardo da Napoli;

-...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT