N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 2907 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2006 nel procedimento avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.

Premesso:

che la ASL Napoli 1 con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2006 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 8306/05 emesso in favore dell'Istituto Diagnostico Varanelli Pianura ARL;

che la opponente si costituiva in giudizio il successivo 27 gennaio 2006 (a 7 giorni dalla notifica) indicando quale data d'udienza il 4 luglio 2006, che in corso di giudizio questo Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto.

che all'udienza del 7 dicembre 2010 il procuratore di parte attrice eccepiva l'improcedibilita' dell'opposizione richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 19246/2010.

Tanto premesso il giudice, preso atto dell'intervenuta pronuncia della Corte di cassazione S.U. n. 19246/10, la. quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall'art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per 'esigenze di coerenza sistematica ... che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla meta' in casa di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e' conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta', richiamando il disposto di cui all'art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta';

solleva di ufficio la questione di costituzionalita'. degli artt.

165,645 comma 2 cpc e 647 cpc relativamente a violazioni di principi del diritto di difesa, del contraddittorio, di uguaglianza e del giusto processo previsti dagli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, correlate alla dimidiazione del termine di costituzione ed alla improcedibilita' in caso di omessa o tardiva costituzione, in ossequio all'interpretazione del diritto vivente, senza possibilita' di riassunzione. La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che, indubbiamente, dall'accoglimento della rilevata questione di costituzionalita' dipende raccoglimento della domanda nel merito.

Considerato che la pronuncia della Corte di cassazione S.U. n.

19246/10 in altri termini si riassume: se vi e' un termine a comparire inferiore a quello ordinario anche il termine di costituzione si abbrevia, sia che il termine di comparizione nella misura inferiore all'ordinaria sia stato voluto, sia che sia stato conseguenza di un errore;

che si fa gravare sull'opponente un onere processuale sproporzionato rispetto alle facolta' concesse all'opposto e alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite o, quanto meno, della fase iniziale di essa;

che la necessita' di celerita' del procedimento e' gia' garantita dal successivo art. 648 c.p.c. che riconosce la facolta' di emettere ordinanza di provvisoria esecuzione non modificabile e non impugnabile neppure con ricorso per Cassazione ex. art 111 Cost.

(cfr. Cass. n. 1645 del 1990; Cass. n. 7200 del 1990) che la facolta' avvalersi del termine a comparire dimidiato trova sua ratio nel bilanciamento dell'interesse dell'ingiunto di eseguire alla prima udienza la revoca della provvisoria esecuzione laddove essa sia stata gia' concessa ai sensi dell'art.642 cpc.

che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo altro non e' che la fase a cognizione piena del giudizio monitorio, persistendo tutte le garanzie di legge ed il relativo bilanciamento degli interessi delle parti;

che i termini di costituzione in giudizio sono imposti dalla Legge per garantire all'altra parte processuale di improntare una valida difesa avendo a disposizione un termine ragionevole per esaminare i...

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