N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2012

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n.

87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in relazione agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Carta costituzionale.

Solleva d'ufficio la suddetta questione.

Dispone la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alla parte interessata per il tramite del competente servizio sociale ASL 3 mediante consegna di copia a mani proprie, curandosi in ogni caso le forme piu' idonee a garantire l'assoluta riservatezza.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Spoleto, 3 gennaio 2012

Il Giudice tutelare

IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento in epigrafe, introdotto con relazione della ASL 3 Umbria - Distretto sanitario di Spoleto del 2 gennaio 2012 - prot. 0024 concernente la manifestata volonta' della minore N.F. (nata il 14 gennaio 1995) di sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza senza coinvolgimento dei genitori;

Visto l'art. 12, secondo comma, legge n. 194/1978;

Premesso in fatto che:

il competente Servizio presso l'ASL 3 di Spoleto con la relazione indicata in premessa riferiva all'intestato giudice tutelare la situazione della minore N.F., compiutamente generalizzata in atti, la quale, proveniente da altro centro cittadino, si era presentata in data 27 dicembre 2011 presso il consultorio familiare spoletino accompagnata dal fidanzato, anch'egli minorenne, manifestando 'con chiarezza e determinazione' la propria decisione di sottoporsi ad I.V.G. 'in quanto non si ritiene in grado di crescere un figlio, ne' disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale'.

Opportunamente invitata dalle assistenti sociali ad esternare anche le motivazioni piu' profonde della propria decisione, la ragazza, rifiutando di prendere in considerazione eventuali soluzioni alternative a norma di legge, si diceva '... certa che comunicare ai genitori l'accaduto determinerebbe una crisi intra familiare ingestibile: non solo i genitori non capirebbero e non sarebbero in grado di accoglierla, ma lei stessa, consapevole delle gravi questioni che la famiglia ha dovuto affrontare negli anni, verrebbe travolta da un senso di colpa che, sommato alla delicatezza del momento, le diverrebbe insostenibile'.

Nel successivo colloquio del 30 dicembre 2011 l'interessata aveva ribadito all'assistente sociale la propria decisione 'in maniera ancora piu' accentuata', rivendicando nel contempo la propria maturita' e capacita' di compiere scelte autonome; contestualmente...

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