N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza.

  1. Come premessa di fatto va dato atto che l'Amministrazione provinciale di Napoli depositava, in data 16 settembre 2010, ricorso di fallimento nei confronti della Cera Fish s.r.l. a socio unico, avente sede legale nel circondario di questo Tribunale, asserendo di essere creditrice della stessa per l'importo di € 930.423,97, maturato a seguito della procedura di concessione del contributo per la realizzazione di un impianto di allevamento di specie ittiche marine (determinazione n. 8847 del 10 set. 2004, relativa alla concessione n. 6/4.22 del 26 agosto 2004 P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 4.22 - 'Creazione di nuovi impianti per la produzione di specie ittiche pregiate ad alto valore commerciale ivi, compresi molluschi e crostacei in ambiente marino o in terra ferma').

    Detta procedura, generata da specifica istanza della Cera Fish s.r.1., prevedeva nel relativo progetto non solo la realizzazione dell'impianto (che si appurava essere stato completato), ma, ovviamente, la messa in funzione dello stesso. Attesa l'inerzia su tal ultimo punto, l'Amministrazione provinciale provvedeva piu' volte a richiedere alla societa' beneficiaria di attivarlo concretamente, pena la revoca del finanziamento.

    Nulla mutando, la ricorrente aveva necessariamente dato corso al procedimento di revoca del contributo erogato, attivando regolare contraddittorio, dal quale era emersa, per ammissione della beneficiata, l''assoluta impossibilita' di mettere in esecuzione l'impianto'.

    Al riguardo, infatti, la Cera Fish s.r.l. nel prospettare detta circostanza e nell'evidenziare all'Amministrazione concedente di aver avviato un contenzioso nei confronti delle societa' alle quali aveva subappaltato la realizzazione dell'impianto, richiedeva di sospendere la procedura di revoca del contributo sino alla definizione del giudizio.

    Considerata la propria estraneita' al rapporto tra la Cera Fish s.r.l. e le sue appaltatrici e rilevato che obbligata nei confronti dell'Amministrazione provinciale era la sola societa' beneficiata, la quale appariva chiaramente inadempiente, la concedente, anche in considerazione della scadenza della programmazione dei fondi POR 2000-06 che le impediva di tenere in corso i procedimenti ancora pendenti, non aveva potuto far altro che richiedere la restituzione del contributo, pari a € 859.403,95 oltre interessi come prescritti.

    La Cera Fish s.r.l. invece di procedere alla restituzione del contributo adiva, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Napoli per ottenere la sospensione del provvedimento di revoca: detto ricorso era rigettato e l'Amministrazione provinciale, a sua volta, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, opposto dalla Cera Fish s.r.l., poi munito della provvisoria esecuzione.

    Accertata l'inutilita' di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della Cera Fish s.r.l., non risultando proprietaria di alcun immobile, l'Amministrazione provinciale, ritenendo pretestuose le difese della stessa, presentava, come detto, ricorso di fallimento, avendo la Cera Fish s.r.l. ceduto una parte considerevole delle proprie attivita' a terzo soggetto, 'La Cozza s.r.l.', dopo aver ricevuto la notifica della determinazione dirigenziale di revoca del contributo (e nel corso della procedura cautelare d'urgenza teste' citata).

    All'uopo, in questa sede, quanto allegato era supportato da idonea e specifica documentazione.

    Integrato il contraddittorio, la resistente si costituiva con scarna memoria, in fatto non negando assolutamente quanto affermato dalla ricorrente, ma giustificando il proprio comportamento riportandosi agli atti allegati (che poi, oltre alla memoria difensiva, erano la visura camerale ed il ricorso di fallimento); in diritto, eccependo di essere un'impresa agricola, come tale non soggetta a declaratoria di fallimento. Ne' parte richiedente, ne' parte resistente formulava alcuna istanza istruttoria innanzi al Giudice relatore, delegato ex art. 15, comma 6, 1.f., ragion per cui il procedimento era riservato alla decisione camerale.

  2. Com'e' noto, quattro sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento: a) la qualita' d'imprenditore commerciale del debitore; b) lo stato d'insolvenza dello stesso; c) il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.f.;

    d) una debitoria complessiva pari ad almeno € 30.000,00, attuale limite legale ex art. 15, u.c., l.f.

    'Andando a ritroso' - ed in breve -, non sussiste chiaramente alcun'incertezza quanto al punto d), essendo l'importo del contributo non restituito decisamente superiore.

    Quanto al punto c), e' sufficiente al collegio...

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