N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2011

Il Tribunale Visti gli atti del processo penale indicato in epigrafe a carico dell'imputato D'Angelo Giovanni (costituita la Parte civile Alex Costruzioni Sas in persona del legale rappresentante pro-tempore);

Rilevato che si tratta di processo penale avanti il giudice monocratico introdotto con citazione diretta da parte del Pubblico Ministero;

Rilevato che all'udienza del 24 novembre 2010 difensore dell'imputato (difensore d'ufficio che aveva vanamente tentato di contattare il proprio assistito) dichiarava di prestare il consenso per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero a norma dell'art. 493, comma 3, codice procedura penale, con conseguente rinuncia di tutte le parti a formulare qualsiasi, ulteriore richiesta di prova;

Rilevato che tale scelta del difensore (scelta che non richiede il consenso dell'imputato assistito ne' il rilascio di procura speciale da parte dello stesso) determina un processo da definire allo stato degli atti, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 438, codice procedura penale (giudizio abbreviato);

Rilevato che il giudizio abbreviato e' un 'rito premiale' che, in caso di condanna, comporta una diminuzione di pena pari ad un terzo e cio' in virtu' della semplificazione processuale che consente di pervenire alla decisione senza alcuna attivita' probatoria dibattimentale;

Rilevato che il medesimo 'risparmio processuale' si verifica anche nella presente ipotesi e in tutte le ipotesi in cui il difensore, a norma del citato art. 493, comma 3, codice procedura penale, consente all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero;

Rilevato che, tuttavia, tale semplificazione non comporta alcuna diminuzione di pena nel caso di condanna;

Rilevato, quindi, che a parita' di 'semplificazione processuale' si determina un'evidente disparita' di trattamento tra le due identiche situazioni e che cio' sembrerebbe contrastare sia con gli artt. 3 e 24, comma 2 della Costituzione (sotto il profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa) sia con il cosiddetto principio del 'giusto processo' di cui all'art. 111 della Costituzione e con il principio della 'ragionevole durata' del processo (art. 111, comma 2, Costituzione) dal momento che l'assenza di qualsiasi premialita' a parita' di condizioni (decisione allo stato degli atti) rende il presente processo non giusto e, piu' in generale, non incentiva il difensore ad optare per...

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