n. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE Nel giudizio instaurato per l'appello depositato il 18 dicembre 2012 nell'interesse di Ferrante Bruno, nato a Lecce il 26 aprile 1947, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di ILVA S.p.a.;

Avverso l'ordinanza emessa dal GIP di Taranto in data 11 dicembre 2012, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto derivante dai processi produttivi dell'area a caldo;

Ricevuti gli atti in data 21 dicembre 2012;

Udito il Giudice relatore;

Sentiti il PM ed il difensore di fiducia comparsi in camera di consiglio;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale dell'8 gennaio 2013;

Ha emesso la seguente ordinanza: Va Premesso che in data 29 giugno 2012 i PP.MM. della Procura della Repubblica di Taranto, nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe, chiedevano al G.I.P. in sede l'applicazione di misure cautelari personali e reali, ipotizzando a carico di Riva Emilio (presidente del consiglio di amministrazione dell'ILVA sino al 19 maggio 2010), Riva Nicola (presidente del consiglio di amministrazione dell'ILVA dal 19 maggio 2010), Capogrosso Luigi (direttore dello stabilimento), Andelmi Marco (capo area parchi dal 27 aprile 2007), Cavallo Angelo (capo area agglomerato dal 27 aprile 2007), Dimaggio Ivan (capo area cokerie dall'8 aprile 2003), De Felice Salvatore (capo area altoforno dal 9 dicembre 2003), D'Alo' Salvatore (capo area acciaieria 1 dall'8 aprile 2003 e capo area acciaieria 2 dal 28 ottobre 2009) i seguenti reati: a) artt. 81, 110 c.p.;

24, 25 D.P.R. n. 203/1988;

256, 279 d.lgs. 152/06, perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui sopra, realizzavano con continuita' e non impedivano una quantita' imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonche' dall'attivita' di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse «torce» dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantita' di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica (capo cosi' precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM con nota del 12 luglio 2012). In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza;

  1. artt. 110, 434, commi primo e secondo, c.p., perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui sopra, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuita' e piena consapevolezza una massiva attivita' di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonche' rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico. In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna;

  2. artt. 110, 437, commi 1 e 2, c.p., perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantita' imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonche' dall'attivita' di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresi' eventi di danno alla salute stessa. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza;

  3. artt. 110, 439 c.p., perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui sopra, attraverso l'attivita' di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attivita' di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perche' contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana. In Taranto-Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza;

  4. artt. 81, comma 1, 110, 674, 639, commi 2 e 3, e 635, commi 1 e 2, n. 3), c.p., perche', in concorso tra loro, nelle rispettive qualita' di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonche' alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonche' da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.). Con l'aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza. Con recidiva specifica reiterata per Capogrosso Luigi. In data 25 luglio 2012 il G.I.P. in sede, accogliendo entrambe le richieste dei PP.MM.: emetteva ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, presso le rispettive, abitazioni, nei confronti di tutti gli indagati;

    con separato provvedimento, disponeva il sequestro preventivo delle seguenti aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto: Area parchi, Area cokerie, Area agglomerato, Area altiforni, Area acciaierie, Area GRF (Gestione rottami ferrosi), nominando quali custodi e amministratori dei predetti impianti, per tutti gli aspetti tecnico-operativi, l'ing. Barbara Valenzano (Dirigente del Servizio tecnologie della sicurezza e Gestione dell'emergenza presso la Direzione scientifica dell'ARPA Puglia) coadiuvata dall'ing. Emanuela Laterza (funzionario presso lo stesso Servizio) e dall'ing. Claudio Lofrumento (funzionario presso il Servizio impiantistico e rischio industriale del Dipartimento provinciale ambientale di Bari) - con il compito di avviare "immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti sopra indicati, sovrintendendo alle operazioni ed assicurandone lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumita' pubblica e a tutela della integrita' degli impianti" - e, per tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione degli impianti sottoposti a sequestro e del personale addetto agli stessi, il dottor Mario Tagarelli, iscritto all'Albo dei Commercialisti di Taranto. Il Tribunale del riesame di Taranto, adito su ricorso di tutti gli indagati e del nuovo legale rappresentante di ILVA S.p.A., dott. Ferrante Bruno, con provvedimento del 7 agosto 2012 (le cui motivazioni venivano depositate il successivo 20 agosto): annullava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alo' Salvatore per difetto di esigenze cautelari, confermandola nei confronti di Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi;

    in parziale modifica del decreto di sequestro preventivo impugnato, ferma restando la nomina degli ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, nominava custode e amministratore delle aree e degli impianti in sequestro il dott. Bruno Ferrante nella sua qualita' di presidente del C.d.A. e di legale rappresentate di ILVA S.p.A., revocando la nomina del dott. Mario Tagarelli e disponeva che i custodi garantissero la sicurezza degli impianti e li utilizzassero in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti, confermando nel resto il decreto impugnato. La nomina del dott. Ferrante quale custode-amministratore giudiziario veniva revocata dal GIP l'11 agosto 2012, ma tale provvedimento veniva dichiarato "inefficace" dal Tribunale del riesame di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione con ordinanza del 28 agosto 2012, la cui efficacia - a sua volta - veniva pero' sospesa con provvedimento del 22 ottobre 2012 dal medesimo Tribunale in diversa composizione (con conseguente ripristino delle determinazioni adottate dal GIP con il decreto emesso l'11 agosto 2012). Va comunque rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame inerente il sequestro preventivo delle aree a caldo dello stabilimento non veniva impugnato innanzi alla Corte di cassazione da ILVA S.p.A. In data 27 ottobre 2012 veniva pubblicato il decreto del 26 ottobre 2012 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della societa' ILVA di Taranto. Con successivo decreto ex...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT