n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE Esaminate le due istanze, riguardante l'una il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto e l'altra il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del medesimo stabilimento siderurgico, avanzate in data 4 gennaio 2013 dall'Ufficio del Pubblico Ministero in persona del doti. Francesco Sebastio - Procuratore, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott.ssa Giovanna Cannarile, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e dott. Remo Epifani - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale. Ritenuto opportuno, ai fini di un piu' agevole inquadramento di dette istanze delle quali si dira' nel prosieguo, ricordare preliminarmente i provvedimenti giurisdizionali intervenuti nel presente procedimento, come da esposizione che segue sul) paragrafi A) e B).

  1. Il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a., ed il giudicato cautelare formatosi sullo stesso. Con decreto emesso in data 25.07.2012 questo g.i.p. disponeva, ex articoli 321 comma 1 c.p.p., il sequestro preventivo, senza facolta' d'uso, delle seguenti aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando quali custodi ed amministratori dei predetti beni, per gli aspetti tecnico-operativi, gli ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, ed il dottor Mario Tagarelli per gli aspetti amministrativi. In pari data - 25.07.2012 - veniva emessa ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alo' Salvatore. Tali provvedimenti venivano adottati in relazione alle seguenti fattispecie di reato ipotizzate dai PP.MM. presso questo Tribunale: art. 434 comma 1 e 2 e.p. - Disastro doloso c.d. innominato aggravato dalla verificazione del disastro;

art, 437 comma 1 e 2 c.p. - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dalla verificazione del disastro;

art. 439 c.p. - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;

articoli 81 comma 1 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p. - Danneggiamento aggravato continuato e Getto pericoloso di cose, nonche' reati contravvenzionali di cui agli articoli 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 - 256 e 279 decreto legislativo n. 152/2006. Trattasi di reati di pericolo, aggravanti dall'evento, di natura permanente o, quanto meno, istantanea ad effetti permanenti. A fondamento delle disposte misure cautelari, tanto quelle personali coercitive quanto quella reale, un composito e ponderoso materiale acquisito nel corso delle indagini, integrato, tra l'altro, dagli esiti delle due perizie - chimico-ambientale e medico-epidemiologica - svolte in sede di incidente probatorio richiesto dalla Procura della Repubblica di Taranto. Le risultanze di detti accertamenti peritali costituiscono, come e' noto, prove processuali, assunte nelle forme (proprie del dibattimento) dell'incidente probatorio e nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio delle parti. Con ordinanza del 7/20.08.2012 il Tribunale di Taranto in funzione di Tribunale del riesame confermava il sequestro, senza facolta' d'uso a fini produttivi, di dette aree ed impianti dell'ILVA, parzialmente modificando le - sole - disposizioni relative ai profili della esecuzione ed amministrazione-custodia dei beni. Con la stessa ordinanza, il Tribunale del riesame riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alo' Salvatore in relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, confermando per Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi la misura cautelare personale (che veniva, per contro, annullata dal medesimo Tribunale nei riguardi degli altri indagati, per ritenuta insussistenza di esigenze cautelari). Giova evidenziare che: in data 17 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale per i tre indagati;

anche la pronuncia del Tribunale del riesame sul sequestro di aree ed impianti dell'ILVA e' divenuta inoppugnabile, non avendo gli interessati proposto ricorso alla Suprema Corte avverso tale ordinanza, sulla quale si e', dunque, formato il c.d. giudicato cautelare. Appare utile, poi, sottolineare che nel confermare la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo (fumus commissi delicti e pericolum in mora), funzionale alla tutela delle esigenze preventivo-cautelari indicate dalla legge (art. 321 comma 1 c.p.: «Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ...»), i Giudici del riesame ribadivano la sussistenza, in danno del territorio tarantino comprensivo di centri abitati e zone rurali, di una situazione di emergenza ambientale e sanitaria di assoluta gravita' e comprovata attualita', imputabile alle emissioni inquinanti - convogliate, diffuse e fuggitive - dello stabilimento ILVA s.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico sottoposti a sequestro, affetti da molteplici e gravi criticita' strutturali e funzionali. Gli stessi Giudici, quindi, ribadivano l'assoluta indifferibilita' ed urgenza, a tutela della pubblica incolumita' (ossia della salute dei residenti e dei lavoratori del siderurgico) e dell'ambiente, del raggiungimento delle finalita' preventivo-cautelari del disposto sequestro, consistenti nella immediata interruzione delle attivita' inquinanti e nella eliminazione di tutte le situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente di cui sono fonti le aree e gli impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto assoggettati a vincolo reale. Subordinavano esplicitamente la possibilita' di una ripresa dell'attivita' produttiva dello stabilimento alla previa, completa realizzazione di tutti gli interventi indispensabili per l'eliminazione delle accertate e perduranti situazioni di pericolo. Osservavano, tra l'altro, i Giudici del riesame, in alcuni passaggi della motivazione dell'ordinanza: «... Le risultanze del procedimento evidenziano, in definitiva, l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti dello stabilimento ILVA S.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticita' ambientali di cui si e' diffusamente detto - Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi) ...» (pag. 99);

... Dalle risultanze dell'indagine ... emerge come la gestione dello stabilimento ILVA di Taranto sia stata caratterizzata da gravissime criticita' che hanno provocato e tuttora provocano gravissimi danni all'ambiente e alla salute delle persone ...

(pagg. 76/77);

... Nel caso in esame non e' semplicemente contestata la commissione di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, ma piuttosto la realizzazione di fatti che hanno provocato un disastro ambientale di rilevanti dimensioni, peraltro tuttora in atto, rispetto al quale il numero delle persone offese non e' ancora precisamente ne' definitivamente quantificabile ... Ebbene, le concrete modalita' di gestione dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto... - che hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria ambiente di enormi quantita' di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosita' per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione della citta' di Taranto, specie tra i residenti nei quartieri Tamburi e Borgo, piu' vicini allo stabilimento siderurgico), nonche' la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana, in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi viciniori ed un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Stalle - integrano senz'altro l'elemento materiale del reato in esame [art. 434 comma 1 e 2 c.p.], in termini di condotta ed evento di disastro ...

(pagg. 79/81);

... Nel caso di specie, ... gli effetti dannosi dell'evento disastro, oltre che accertati gravissimi e numerosi, risultano destinati ad aggravarsi negli anni a venire (si pensi al periodo di latenza delle piu' gravi malattie correlate all'esposizione agli inquinanti del tipo di quelli diffusi nell'ambiente dallo stabilimento ILVA di Taranto) ...

(pagg. 79/81);

«... La gravita' e l'attualita' dell'emergenza sanitaria ed ambientale rendono effettivamente necessario un tempestivo, intervento in ordine alla messa a norma dello stabilimento, funzionale alla neutralizzazione delle fonti inquinanti e, conseguentemente, alla eliminazione delle emissioni illecite. Va dunque condiviso pienamente quanto osservato dal G.I.P., nella parte motiva del provvedimento di sequestro (cfr. pagg. 293-294), allorquando viene specificato come la situazione di grave e attualissima emergenza ambientale e sanitaria imponga l'immediata adozione del sequestro preventivo - senza facolta' d'uso - delle aree e degli impianti sopra indicati, funzionale alla interruzione delle attivita' inquinanti, e che «solo la compiuta realizzazione di tutte "le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo" individuate dai periti...

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