N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2012

IL TRIBUNALE Udienza del giorno 31 gennaio 2012.

Davanti al giudice del lavoro, dott. Leonardo Pucci sono comparsi l'avv. Galvanini in sost. Avv. Picotti, per le parti ricorrenti, il quale si riporta a tutti gli atti e alle note a verbale che deposita.

L'avv. Operamolla, per parte resistente, il quale si riporta ai propri atti.

Rilevato che la causa concerne la richiesta dei ricorrenti di ottenere, previa dichiarazione di nullita', annullamento, invalidita' o inefficacia dei rispettivi contratti di Collaboratore ed Esperto Linguistico, il riconoscimento del loro diritto ad un rapporto unitario con l'Amministrazione resistente (Universita' degli Studi di Basilicata) con trattamento economico pari alle seguenti opzioni subordinate: trattamento accertato da precedenti giudizi fra le stesse parti (tutti passati in giudicato) e precisamente quantificato nel 70% dello stipendio spettante ad un ricercatore confermato a tempo pieno; quello relativo al Professore associato a tempo definito (corrispondente alle mansioni effettivamente svolte); quello definito ai sensi dell'art. 1, legge n. 63/2004;

Rilevato che, nelle more del giudizio, e' intervenuta la legge n.

240/2010, la quale all'art. 26 dispone che:

'1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

  1. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

  2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima...

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