N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2012

P.Q.M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 4, lett. c), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012.

Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Tramaglini

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 706 del 2011, proposto da: Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.

Gianluca Motta, Paolo Novella, Herbert Simone, con domicilio eletto presso avv. Christian Ianni in L'Aquila, via Paule Snc Fraz. Sassa;

Contro:

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico, domiciliati per legge;

ASL n.1 Avezzano - Sulmona- L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alessandroni, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

Per l'esecuzione della sentenza t.a.r. abruzzo - L'Aquila n. 324 del 2011 pubblicata il 9 giugno 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Il Comune ricorrente chiede l'esecuzione, ex art. 112 d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, della sentenza indicata in epigrafe con cui sono state annullate, nella parte in cui disponevano la 'disattivazione' dell'ospedale di Tagliacozzo e la sua trasformazione in 'presidio territoriale di assistenza', le deliberazioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo 3 agosto 2010 n. 44 e 5 agosto 2010 n. 45, costituenti rispettivamente il 'programma operativo' di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e la 'approvazione dei provvedimenti tecnici attuativi delle Azioni 1 e 3'. Tale seconda deliberazione conteneva, tra l'altro, la 'disattivazione dei presidi per acuti non coerenti col fabbisogno individuato e cronoprogramma delle loro riconversioni'.

    La sentenza e' stata separatamente appellata dalla Regione Abruzzo e dal Commissario, che ne hanno chiesto la sospensione dell'esecutivita'.

    Con ordinanze 30 settembre 2011, n. 4291 e 4293, il Consiglio di Stato (sez. III) ha dichiarato improcedibili le domande cautelati sul rilievo che 'con il d.l. n. 98/2011 come convertito in legge n.

    11/2011 (art. 17, comma 4, lett. C), gli atti amministrativi oggetto del giudizio sono stati trasfusi (e trovano legittimazione) in una fonte di rango legislativo, donde deriva quanto meno la carenza di interesse attuale dell'appellante alla concessione della richiesta misura cautelare...'.

    E' infatti nel frattempo intervenuto l'art. 17, comma 4, lett.

    c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito (sul punto che interessa senza modificazioni) con legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha disposto che 'il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2.009, n. 191, che e' approvato con il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione'.

    Con la norma in parola si e' quindi inteso dare veste legislativa ai medesimi atti amministrativi (parzialmente) annullati in sede giurisdizionale, fornendo altresi' una generale copertura alle misure attuative nel frattempo adottate. Nella parte in cui tale 'sanatoria' legislativa interferisce con la sentenza di annullamento, il Comune ricorrente ne deduce il contrasto con gli artt. 5, 31, 117 e 120

    Cost., per cui ha concluso che questo TAR:

    determini le modalita' esecutive della sentenza n. 324 del 2011;

    qualora ritenga che la suddetta norma legislativa impedisca l'esecuzione della sentenza, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

  2. Nel costituirsi in giudizio le amministrazioni resistenti hanno rilevato:

    che le suddette ordinanze del Consiglio di Stato evidenziano l'inefficacia della sentenza di primo grado, che pertanto non e' eseguibile;

    che le misure dirette alla disattivazione e riconversione dell'ospedale di Tagliacozzo sono state portate a compimento fin dall'epoca di introduzione del giudizio definito con la sentenza della cui esecuzione si tratta;

    che l'unica statuizione cautelare intervenuta nel corso del giudizio di merito (ord. n. 437/2010) ha riguardato esclusivamente l'incidenza degli atti impugnati (e poi annullati) sulla funzionalita' del servizio di. Pronto Soccorso e sull'attrezzatura tecnologica necessaria per una diagnostica di primo intervento, a cui e' stato dato seguito con deliberazione commissariale n. 81/2010, rimasta inoppugnata;

    che le questioni di legittimita' costituzionale sono l'unico e diretto oggetto del giudizio, tale da impedire l'individuazione di una domanda principale con un petitum separato e distinto da esse.

    Deriverebbe da quanto evidenziato l'inammissibilita' del ricorso.

  3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni delle amministrazioni resistenti, che mettono in buona sostanza in discussione la rilevanza della questione di costituzionalita'.

    Va osservato che con la domanda in esame e' chiesta (ex art. 112, 2° comma, lett. b) del d.lg. 104 del 2010), l'esecuzione di sentenza appellata e tuttavia esecutiva ex art. 33, 2° comma, d.lg. cit., in quanto non sospesa. Il carattere esecutivo della decisione non viene meno in conseguenza della dichiarazione di improcedibilita' delle domande cautelati proposte dalle amministrazioni appellanti, visto che le suddette ordinanze del Consiglio di Stato si sono limitate a prendere atto della normativa sopravvenuta che, conferendo una nuova veste formale agli atti. annullati, e' tale da impedire l'esecuzione della sentenza di primo grado. Ma e' proprio in tale circostanza che risiede la rilevanza della dedotta questione di costituzionalita', visto che la possibilita' di dettare misure dirette all'ottemperanza della decisione presuppone la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme sopravvenute, evenienza, questa, che farebbe parallelamente recuperare l'interesse delle amministrazioni a chiedere nuovamente al giudice di appello la sospensione cautelare.

    In altri termini, la sentenza non puo' essere allo stato eseguita non gia' per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato, ma unicamente a causa dell'intervento legislativo. Il che rende evidentemente rilevante la questione di legittimita' costituzionale, posto che la rimozione della normativa sopravvenuta rimuoverebbe anche ostacolo all'esecuzione della decisione.

    Ne' e' di ostacolo all'adozione delle misure idonee ad assicurate l'attuazione della sentenza la circostanza che le deliberazioni annullate siano state interamente eseguite. Tale situazione, rilevata anche in Sentenza e non contestata dal Comune ricorrente, va infatti considerata alla, luce del citato art. 112 del d.lg. 104 del 2010 che, dopo aver disposto (1° comma) che 'i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti', stabilisce (2° comma) che 'l'azione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT