n. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2014 -

TRIBUNALE DI BRESCIA Sezione Lavoro Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Azzollini, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14-2-2014, letti gli atti di causa, pronuncia la seguente ordinanza, premesso in fatto che: Lo Studio Infermieristico Associato A. Parravicini ed associati ha presentato opposizione avverso l'iscrizione a ruolo del credito di €

29.013,75 a titolo di premi INAIL omessi per gli anni dal 2005 al 2010, negandone la debenza per l'inapplicabilita' della copertura assicurativa obbligatoria alle associazioni o studi professionali, non ricompresi nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 4 d.P.R. n. 1124/1965, evidenziando che tutti gli infermieri appartenenti allo Studio erano iscritti all'albo professionale e all'ENPAPI nonche' assicurati privatamente con un'apposita polizza RC per gli infortuni professionali, e chiedendo l'annullamento della cartella;

l'INAIL si e' costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che le associazioni o studi professionali costituiti ai sensi della L. 1815/1939 (equiparati alle societa' semplici ai fini reddituali) potevano essere ricompresi nell'ampia nozione di societa' di cui all'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta, sussistendo in concreto sia l'attivita' manuale (infermieristica) soggetta a rischio, sia il rapporto di dipendenza funzionale fra i singoli professionisti e lo Studio. Osserva Dal punto di vista oggettivo non e' in discussione lo svolgimento da parte degli infermieri professionali di un'attivita' manuale soggetta a rischio (rientrante nella voce 0311 della tariffa dei premi di cui al DM 12-12-2000 fra le lavorazioni svolte nell'ambito di strutture sanitarie). L'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965 prevede che siano ricompresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: «... i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino attivita' manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)». Civilisticamente non e' possibile ricomprendere in tale previsione anche gli studi professionali associati che, per quanto si pongano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e siano dotati di capacita' di stare in giudizio (v. Cass. 17683/2010;

15694/2011) non sono tuttavia soggetti di diritto e non si distinguono dai...

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