n. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2014 -

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Sezione n. 3 - R.G.R. n. 1343/2009 - Ordinanza n. 628/03/14 Camera di consiglio 24 settembre 2013 - Depositata il 25 febbraio 2014: dott.ssa Sabatino Antonina, Presidente;

avv. Bellafiore Salvatore, relatore;

prof. Bucaria Giovanni, giudice. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Premessa la precedente ordinanza n. 66/03/2012 di questa Commissione, del seguente letterale tenore: «Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ritenuto in fatto ed in diritto. Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione in data 16 novembre 2009, la societa' Urbania S.r.l., nella persona della signora Piazza Antonella, in qualita' di amministratore unico e legale rappresentante, con sede in Trapani, corso Piersanti Mattarella n. 130, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scontrino del Foro di Trapani, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, impugnava l'avviso di liquidazione delle imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale, n. 2006IT003717000, notificato il 18 luglio 2009. Esponeva che l'atto emanato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Marsala, traeva origine da un "errore'' dell'Ufficio stesso che, in un primo momento, aveva concesso l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta dell'1%, in relazione all'acquisto di un fabbricato effettuato dalla ricorrente (in data 4 dicembre 2006) da un soggetto privato (sig. Maltese Giorgio), mentre successivamente aveva rettificato l'aliquota, pretendendo l'applicazione della stessa nella misura ordinaria del 7%, non essendo il venditore soggetto IVA. Esponeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato dal d.-l. 31 dicembre 1961, n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997 "se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis) del d.P.R. n. 633/1972, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di fabbricati, a condizione che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni, si applica l'aliquota dell'1%'', aliquota che - deduceva la ricorrente - andava applicata al caso in ispecie, stante che la Urbania S.r.l. e' impresa che, come specificato nell'atto di acquisto, ha per oggetto proprio l'acquisto e la rivendita di...

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