n. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2014 -

IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. n. 839/2013 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.01.2014, pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Eccellentissima Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29). 1. La rilevanza della questione La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, il ricorrente (cittadino albanese nato il 24.07.1995, regolarmente in Italia dal 28.01.2003 in forza di permessi di soggiorno successivamente sempre rinnovati), affetto da paraparesi spastica ereditaria accertata dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento, deducendo di avere difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', il 5.11.2003 ha chiesto a detta Provincia, con decorrenza dal mese di dicembre del 2003, l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni previsto e disciplinato dall'art. 3, primo comma, lett. a), n. 4, e dall'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. Con i provvedimenti 13.03 e 5.04.2013, la Provincia ha riconosciuto al ricorrente detto assegno solo a partire dal mese di gennaio del 2011, osservando che, per il precedente periodo dicembre 2003-dicembre 2010, l'assegno non poteva essergli erogato perche', pur possedendo il ricorrente tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa provinciale, in tale periodo il testo dell'allora vigente art. 4, terzo comma, richiedeva che il beneficiario fosse anche titolare della carta di soggiorno, che il ricorrente invece pacificamente non aveva. In data 29.12.2010 - proseguiva la Provincia - era peraltro entrata in vigore la legge provinciale 27.12.2010, n. 27, il cui art. 45, primo comma, aveva modificato il cit. art. 4, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1998, stabilendo che non era piu' necessaria la titolarita' della carta di soggiorno, bensi' solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, questo si' pacificamente posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che l'assegno poteva essergli corrisposto solo a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa, e non invece con riferimento alle mensilita' precedenti. Il ricorrente ha quindi adito questo giudice affinche' la cit. Provincia autonoma venga condannata a corrispondergli l'assegno mensile per invalidi civili minorenni anche per il periodo che va dal mese di dicembre del 2003 al mese di dicembre del 2010. Sostiene in punto di diritto il ricorrente che l'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7, nel testo vigente in tale...

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