n. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE Il Giudice dell'Udienza Preliminare in funzione di Giudice del rito abbreviato. Visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato e promosso, nel prescelto rito definitorio allo stato degli atti, nei confronti di: 1. L. P. C., nato a Palermo il 13 dicembre 1952 - difeso dagli avvocati Melchiorre Piscitello e Riccardo Russo del Foro di Palermo. 2. D. G. T., nato a Palermo il 7 giugno 1966 - difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Giuseppina Candiotta del Foro di Palermo. 3. M. N., nato a Palermo il 28 maggio 1974 - difeso dall'avvocato Michele Giovinco del Foro di Palermo. 4. P. F. P., nato a Palermo il 24 marzo 1975 - difeso dagli avvocati Maurizio Savarese e Michele Giovinco del Foro di Palermo. 5. T. F., nato a Palermo il 16 gennaio 1988 - difeso dall'avvocato Domenico Trinceri del Foro di Palermo. 6. T. G., nato a Palermo il 15 ottobre 1960 - difeso dall'avvocato Giuseppe Farina del Foro di Palermo. 7. Z. A., nato a Palermo il 26 giugno 1971 - difeso dagli avvocati Girolamo D'Azzo' e Rosalia Zarcone del Foro di Palermo. 8. B. G., nato a Palermo il 10 marzo 1979 - difeso dall'avvocato Antonino Turrisi del Foro di Palermo. 9. T. F., nato a Palermo il 22 aprile 1957 - difeso dall'avvocato Gianluca Calafiore del Foro di Palermo. 10. M. G., nato a Palermo 15 ottobre 1986 - difeso dall'avcocato Domenico Trinceri del Foro di Palermo. 11. P. G., nato a Palermo 29 giugno 1977 - difeso dall'avvocato Giuseppina Candiotta. Imputati (Le imputazioni, qui trascritte, sono la risultante dello stralcio processuale a seguito delle scelte definitore del rito delle quali si dira' nel contesto del presente atto. Si confronti la richiesta di rinvio a giudizio per il contenuto complessivo dei reati plurisoggettivi in contestazione). L. P. C., D. G. T., M. N., Z. A., B. G. (nell'originaria imputazione erano presenti i nomi di C. V., L. L. A., C. F., L. T. N., P. E., D. M. G., G. G., L. M., L. D., C. A., A. R. (tutti rinviati a giudizio): A) per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi I, II, III, IV, VI del Codice Penale, per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone dell'associazione mafiosa denominata «Cosa Nostra», promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attivita' e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omerta' che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumita' individuale, la liberta' personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se' egli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione. Piu' in particolare: L. P. C., inteso «P.», e D. G. T. per avere diretto il Mandamento mafioso di «Porta Nuova», coordinando costantemente le attivita' illecite degli altri affiliati, in particolare nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali operanti nella zona ed occupandosi delle problematiche relative ai componenti della Famiglia, tra le quali quella del sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari, nonche' intrattenendo rapporti con altri esponenti mafiosi, facenti parte di diversi Mandamenti mafiosi, tra i quali quelli di Pagliarelli e Bagheria, finalizzati alla trattazione degli affari illeciti dall'organizzazione, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

M N., per avere cooperato con D. G. T. nella gestione del Mandamento mafioso di «Porta Nuova», coordinando costantemente le attivita' illecite degli altri affiliati in particolare nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali, nonche' per avere intrattenuto rapporti con esponenti di altri Mandamenti mafiosi ed in particolare di Pagliarelli, Bagheria e Villagrazia-Santa Maria di Gesu';

Z. A. per avere diretto il Mandamento mafioso di Bagheria, coordinando costantemente le attivita' illecite degli altri affiliati, in particolare nel settore delle estorsioni alle imprese edili nonche' per avere intrattenuto rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi in particolare di Pagliarelli e Porta Nuova, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

P. G. per avere diretto e organizzato la Famiglia mafiosa del «Borgo Vecchio» facente parte del Mandamento di «Porta Nuova», coordinando costantemente le attivita' illecite degli altri componenti della Famiglia mafiosa, in particolare nel settore della imposizione delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali operanti nella zona, occupandosi altresi' delle problematiche relative ai componenti della Famiglia mafiosa tra le quali quella del sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari, nonche' per avere intrattenuto rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi in particolare di Pagliarelli;

B. G. per avere partecipato alla Famiglia mafiosa di «Borgo Vecchio» coadiuvando A. L. inteso «G. o M.», nel settore delle estorsioni;

(L. D., C. A., A. R. rinviati a giudizio) P. F. P. per avere partecipato alla Famiglia mafiosa di «Palermo Centro» dedicandosi in modo sistematico alla richiesta di somme di denaro al commercianti della zona, nonche' per avere intrattenuto rapporti con esponenti di altri Mandamenti mafiosi - ed in particolare di Pagliarelli e di Tommaso Natale - mettendosi a disposizione per la realizzazione della molteplicita' delle attivita' illecite di interesse della famiglia mafiosa;

In Palermo fino alla data odierna. dal 23 giugno 2010 per L. P.C. (dal 28 ottobre 2010 per A. R.);

dal 25 ottobre 2010 per D. G. T.;

dal 27 luglio 2001 per P. F. P. L. P. C., (A. G., rinviato a giudizio): b) delitto previsto e punito dagli artt. 81 c.p.v., 110, 56 - 629, commi I e II, in relazione all'art. 628, comma III n. 3) del Codice Penale e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, perche', agendo in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi della forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione denominata «Cosa Nostra» ed in virtu' della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere G. G., titolare della ex gioielleria «D. P.», sita in piazza S. Domenico (via Meli) a Palermo, a corrispondere una somma di denaro non determinata all'organizzazione mafiosa «Cosa Nostra» con particolare riferimento al Mandamento mafioso di «Porta Nuova». Con l'aggravante costituita dall'aver posto in essere la minaccia al fine di agevolare l'associazione mafiosa «Cosa Nostra» ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del Codice Penale. In Palermo, fino al settembre 2010. L. P. C., (A. G. rinviato a giudizio): c) delitto previsto e punito dagli artt. 81 c.p.v. 110, 56 - 629, commi I e II, in relazione all'art. 628, comma III n. 1) del Codice Penale e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione denominata «Cosa Nostra» ed in virtu' della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco - consistiti, tra l'altro, nel convocare F. T., parente di T. M., titolare della Europalermo soc. coop. a r.l., societa' di service incaricata della societa' Taodue, societa' che produceva la fiction «Squadra Antimafia Palermo oggi 3», a costringere la predetta societa' Europalermo a soggiacere a diverse imposizioni estorsive tra cui la dazione della somma di denaro di 5000 curo all'organizzazione mafiosa «Cosa Nostra». Con l'aggravante costituita dall'aver posto in essere la minaccia al fine di agevolare l'associazione mafiosa «Cosa Nostra» ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del Codice Penale. In Palermo fino al mese di settembre 2010. D. G. T., (P. I., L. I. A. rinviati a giudizio) T. F. e M. G.: d) per il delitto di cui all'art. 74 comma 1 e 2 d.P.R. n. 309/1990 per essersi associati tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti al fine di commettere piu' delitti relativi all'importazione, trasporto, acquisto, vendita, e distribuzione di sostanze stupefacenti. In particolare, D. G. per aver organizzato, finanziato e diretto l'associazione coordinando tutte le attivita' relative alla fornitura dello stupefacente e provvedendo a reperire i mezzi, gli uomini ed il denaro necessario;

P. I. per avere organizzato e coordinato l'attivita' degli spacciatori al dettaglio relativa alla vendita della sostanza stupefacente operanti in piazza Ingastone ed in zone limitrofe, L. L. A. per avere partecipato all'associazione criminale provvedendo ad agevolare le attivita' relative alla vendita di sostanza stupefacente;

T. F. e M. G. avendo operato stabilmente quali venditori al dettaglio della sostanza stupefacente. In Palermo, in epoca compresa fra l'ottobre 2010 e l'aprile del 2011. (P. I., R. G., S. S. rinviati a giudizio), T. F., M. G. (L. L. A., rinviato a giudizio): e) per il delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 110 del Codice Penale, 73 commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/1990, per avere con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sia singolarmente che in concorso tra loro, illecitamente detenuto e ceduto a terzi (fra i quali S. G. A. F., C. V., S. C. e tale non meglio individuato) innumerevoli dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed Hashish. in Palermo, in epoca compresa fra l'ottobre 2010 e l'aprile del 2011. T. F., M. G. inteso G: i) per il delitto di cui agli art. 61, numeri 7, 110, 628, comma 3, n. 1, del Codice Penale, perche' in concorso tra loro e quindi in piu' persone riunite con violenza, consistita nello strappare la borsa di mano a...

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