N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2011, proposto da: Domenico Oriani, rappresentato e difeso dagli avv. Celestino Biagini, Vittorio Morrone, con domicilio eletto presso Vittorio Morrone in Roma, via della Giuliana, 9;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di Massimo Varazzani, non costituito;

e con l'intervento di ad opponendum:

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanelli e Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura del Comune di Roma;

Per l'annullamento:

del decreto del 4 gennaio 2011, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha revocato la nomina del dott. Domenico Oriani a Commissario del Governo per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma, sostituendolo con il dott. Massimo Varazzani;

di ogni altro atto antecedente, contemporaneo, successivo e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 134 della Costituzione; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante esponeva che con il decreto del Presidente del Consiglio 5 maggio 2010 era stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'art. 78, d.lgs. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio, l'istante era nominato per procedere alla definitiva ricognizione della massa attiva e passiva del piano di rientro, attestandone le conseguenti necessarie copertura finanziarie.

Il d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, recante 'interventi urgenti concernenti enti locali e regioni' aveva, infatti, stabilito la nomina con d.P.C.M. del Commissario straordinario per la gestione del predetto piano di rientro, al fine di procedere alla ricognizione della massa attiva e passiva.

Con il successivo d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si determinava che il Commissario straordinario dovesse procedere all'accertamento definitivo del debito da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more dello svolgimento dell'attivita' da parte del ricorrente, allo stesso giungeva notizia della sua sostituzione dall'incarico anche attraverso articoli di stampa, sicche' il medesimo chiedeva informazioni. Solo successivamente, lo stesso apprendeva che con decreto del Presidente del Consiglio 22 settembre 2010 la sua nomina era stata revocata ed al suo posto era stato nominato l'odierno controinteressato.

Avverso siffatto decreto l'istante proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 37085 del 2010, lo accoglieva ed evidenziava che non risultava giustificata la sua sostituzione con altro soggetto, stante, peraltro, l'unitarieta' delle funzioni del Commissario straordinario.

Tuttavia, poco dopo la pubblicazione della sentenza predetta, era emanata, con l'art. 2 comma 196-bis, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. legge mille proroghe) una disposizione che, nello specificare i compiti del Commissario di Governo per il comune di Roma, precisava che questi 'deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita' nella gestione economico:finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro'.

Sicche' con il decreto del Presidente del Consiglio, 4 gennaio 2011, oggetto della presente impugnativa, di cui il ricorrente dichiara di avere avuto conoscenza solo in occasione dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare tenutasi il 15 marzo 2011 innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato a seguito del deposito fattone dell'Avvocatura dello Stato, si dava atto del precedente decreto annullato da questo TAR, ma ribadendo che doveva ritenersi conclusa la fase procedimentale per la quale si ritenevano appropriate le qualita' del dott. Oriani, ed avviandosi una successiva fase, in relazione alla quale, in ragione di quanto disposto dall'art. 196-bis cit. il Commissario di Governo deve essere in possesso di 'requisiti di elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro' si disponeva che 'revocata la nomina del dott. Domenico Ortani, al dott. Massimo Varazzani...resta affidata in qualita' di Commissario straordinario del Governo la gestione delle ulteriori fasi procedimentali citate nel preambolo'.

Avverso siffatto provvedimento, l'istante proponeva ricorso deducendo i seguenti profili di gravame:

  1. - eccesso di potere per manifesta irrazionalita', erronea motivazione, violazione di una decisione giurisdizionale esecutiva, violazione del principio di separazione dei poteri, manifesta ingiustizia, manifesta illogicita', poiche' il nuovo decreto del Presidente del Consiglio riproponeva la precedente revoca di cui al decreto annullato dal TAR (con sentenza n. 37085 del 2010 non sospesa in sede di appello, cfr. Cons. St., sez. TV, ordinanza n. 1231 del 2011 in atti), non chiarendo se si intenda confermare la precedente nomina del Varazzani (alla luce delle parole 'resta affidata in qualita' di Commissario') in violazione della pronuncia esecutiva, nonche' sulla base del medesimo discorso argomentativo della differenza delle fasi procedimentali, gia' esaminato e smentito dal Tribunale amministrativo;

  2. - eccesso di potere, per carenza di idonea motivazione, illogicita' manifesta, risultando l'esperienza nel settore privato un 'artificio' al fine di giustificare la sostituzione dell'Oriani,

    Presidente della Corte conti, con il Varazzani;

  3. - eccesso di potere per perplessita' nell'azione amministrativa, poiche' ove la nuova norma avesse solo una portata interpretativa, surrettiziamente introdurrebbe un requisito non previsto dalla precedente norma.

    Ulteriormente il ricorrente, per il caso che si ritenesse che il decreto impugnato abbia il suo presupposto nel d.l. n. 225 del 2010, poi convertito con la legge n. 20 del 2011, proponeva questione di legittimita' costituzionale, ponendo in evidenza la giurisprudenza creatasi in materia di 'eccesso di potere legislativo', cui sarebbe da ricondurre l'ipotesi in cui la legge sia dettata al fine di imporre o impedire al giudice una decisione o per correggere gli effetti di una decisione giudiziaria gia' resa. Di tal che' il ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale della richiamata norma, con riguardo ai seguenti profili:

  4. - per violazione dell'art. 102, comma 1, Cost., con riferimento agli artt. 101, 104 e 108 nella parte in cui, in violazione della riserva della funzione giurisdizionale ed incidendo intenzionalmente su un'unica, concreta fattispecie sub judice, introduce, con valore di interpretazione autentica della precedente normativa e con efficacia, quindi retroattiva, requisiti per la nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma, non previsti da detta previgente normativa, quali i 'comprovati requisiti di elevata professionalita' nella gestione...

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