n. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio d'appello iscritto al n. 37157 del registro di segreteria, promosso dal Prof. C. L., nato il ............ Roma ed ivi residente in .............. rappresentato e difeso dall'Avv. F. Ettore Maria Cerasa, presso il cui studio in Roma, via del Viminale n. 43 e' elettivamente domiciliato appellante;

Contro INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (ora assorbito dall'INPS e divenuto gestione speciale all'interno dell'ente stesso ex art. 21 del d.l. n. 201/2011 conv. in legge 241 del 22.12.2011), in persona del suo legale rappresentante pro tempore appellato per la riforma della sentenza n. 246/09, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata il 26 febbraio 2009. Uditi nel pubblico dibattimento del 27.9.2013, con l'assistenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere Leonardo Venturini, l'avv.to Cerasa, per parte appellante, la dott.ssa Viola per l'INPS;

Visti tutti gli atti e documenti di causa e Considerato in fatto I. Con la sentenza in epigrafe della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del Prof. C. L., in riferimento alla istanza del 18 febbraio 2002, a chiedere il trattamento pensionistico privilegiato per la pretesa dipendenza da c.s. della sola infermita' «Cervico artrosi ad impegno funzionale con uncoartrosi e discopatia C5-C6 e C6-C7 complicata da radicolopatia sinistra C7-C8 elettromiograficamente accertata e in fase di aggravamento. Veniva pero' confermato il provvedimento laddove veniva negato al ricorrente, gia' Direttore Sanitario Primario Ospedaliero, cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza dal 30 giugno 1995 con diritto a trattamento pensionistico ordinario iscr. n. 60089138 - il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermita' linfonodica. L'attuale appellante, gia' prima menzionato, Prof. C. L., nel 1965 iniziava a svolgere esercizio professionale presso l'Ospedale Cardiologico Lancisi di Ancona, dapprima quale aiuto cardiologico emodinamista, e dal 27.10.1978 quale responsabile della conduzione del laboratorio di Emodinamica, che, secondo quanto allo stesso preme rilevare, oltre all'orario normale, comportava l'obbligo di peculiari turni di responsabilita';

carica che espletava fino al 1987. Detta attivita', secondo l'appellante, ha comportato uno sforzo professionale in un contesto lavorativo caratterizzato da posizione coatta anti fisiologica in ambienti ipersaturi di calore e privi di adeguata aereazione. Afferma poi sempre il C. di aver effettuato personalmente oltre 2000 esami emodinamici e contrastografici che comportavano l'esposizione a radiazioni ionizzanti. II. Posto a visita, in data 21/12/2000 la Sezione di Istologia Emolinfopatologia del «Policlinico S. Orsola Malpighi» di Bologna refertava: «Il quadro istomorfologico e' positivo per linfoma/leucemia di derivazione dai linfociti B periferici, tipo leucemia linfatica cronica/linfoma a piccoli linfociti». L'Infermeria Autonoma M.M. di Ancona con verbale Mod. ML/AB n. 093 del 30.01.2002 formulava diagnosi di: 1) Artrosi rachide cervicale con riduzione dello spazio C6-C7;

2) Linfoma/leucemia di derivazione dei linfociti B (leucemia linfatica cronica a piccoli linfociti) con interessamento di linfonodi in sede sopra e sotto diaframmatica, ascrivendo ai fini dell'equo indennizzo l'infermita' sub 1. alla 8ª ctg. Tab. A mis max, la sub 2. alla 3ª ctg Tab. A mis. max e per cumulo alla 2ª ctg. Tab. A misura 78%. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 138/2002 dell'11 ottobre 2002 ha espresso parere che le infermita' sub 1 e sub 2 potessero riconoscersi dipendenti da causa di servizio. L'Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 7 Ancona con Ordinanza n. 322/RU del 18 dicembre 2002 decretava la corresponsione dell'equo indennizzo. L'I.N.P.D.A.P. Area Metropolitana di Roma, con determina n. B/9 del 24 giugno 2003, non accoglieva le domande di pensione di privilegio presentate dal Sig. C., «in quanto, come gia' esposto in premessa, le relative istanze sono state presentate oltre i termini previsti dall'art. 14 della Legge 8 agosto 1991, n. 274». III. Avverso tale provvedimento di diniego l'interessato ha proposto ricorso alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio che con sentenza n. 246/2009 accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente a chiedere il trattamento pensionistico privilegiato per la sola infermita' artrosica. Relativamente all'infermita' neoplastica si legge in...

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