n. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 settembre 2011, sul ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso da C. S. A. e P. G., nel corso della causa sub in RG 4942/2012, osserva quanto segue. In fatto 1. - Con atto di citazione davanti al Tribunale di Firenze, notificato in data 30 marzo 2012, C. S. A. e P. G. hanno convenuto davanti al Tribunale di Firenze il Centro di Fecondazione Assistita Demetra S.r.l. e lo Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo: 1) di ordinare al Centro medico Demetra S.r.l. la consegna agli attori degli embrioni crioconservati, e di accertare e dichiarare la piena efficacia e validita' del consenso espresso dalla donna di non procedere al trasferimento in utero degli embrioni crioconservati presso il centro con ogni effetto conseguenziale;

2) di condannare lo Stato Italiano, accertatane la responsabilita' per il c.d. illecito legislativo o costituzionale, al risarcimento del danno patrimoniale (nella misura di euro 5,000,00), e del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia. 2. - Gli attori hanno esposto, a sostegno della loro domanda, in fatto: di essersi rivolti al centro Demetra S.r.l. di Firenze al fine di procedere al trattamento di PMA con preventiva diagnosi genetica di pre-impianto per la prima volta nel gennaio 2009 e che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, erano stati prodotti solo 3 embrioni che, sottoposti all'esame di PDG, erano risultati tutti affetti dalla patologia genetica dell'esostosi, cosicche' la C. si era determinata a non procedere al trasferimento nel proprio utero;

che, nell'ottobre 2009, si erano rivolti nuovamente al centro Demetra S.r.l. per un nuovo ciclo di PMA, e che a tale scopo erano stati prodotti a 10 embrioni;

dall'esame genetico di pre-impianto, era peraltro emerso che su 4 embrioni non era stato possibile eseguire l'esame del DNA per cause tecniche, 5 erano risultati affetti dalla patologia dell'esostosi, e 1 soltanto era risultato sano (come da cartella clinica del Centro Demetra allegata);

che, dato il numero ridotto di embrioni con sicurezza non affetti dalla patologia (n. 1) da trasferire e considerato che si trattava di materiale di media qualita', avevano comunicato al centro la loro intenzione di non procedere al trattamento di PMA;

che il Centro Demetra in forza del disposto di cui all'art. 6, comma III, aveva risposto evidenziando l'impossibilita' di dar corso a tale richiesta, significando che la volonta' avrebbe potuto essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

che, in un colloquio tra essi attori ed i responsabili del Centro Medico era stato rappresentato da questi ultimi che la violazione di tale previsione, anche se priva di specifica sanzione, avrebbe potuto dar luogo a non meglio precisati provvedimenti coercitivi nei confronti della donna, da parte dell'autorita' giudiziaria;

che, in conseguenza di cio', la C. si era determinata ad effettuare il trattamento di PMA utilizzando 1 solo embrione, e che degli altri 9 embrioni (di cui 4 non biopsabili e 5 affetti da patologia), era stata disposta, giocoforza, a cura del centro, la crioconservazione;

che il tentativo era risultato infruttuoso, e che dunque la C. aveva assunto informazioni circa la possibilita' di destinare gli embrioni soprannumerari risultati affetti dalla patologia ad attivita' mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria patologia genetica;

che da parte del Centro era stato rappresentato, anche in questo caso, che in forza del disposto di cui all'art. 13 della legge n. 40/2004 cio' risultava assolutamente vietato;

che la C. aveva intenzione di ripetere il trattamento di PMA entro i mesi successivi, e, vista la pregressa esperienza, intendeva riservarsi all'esito dell'indagine genetica di pre-impianto e alla qualita' degli embrioni prodotti, di decidere se sottoporsi o meno al successivo trasferimento nel proprio utero del materiale genetico prodotto, ovvero di destinare a fini di ricerca il medesimo, o ancora di procedere alla sua crioconservazione;

che, dunque, risultava evidente l'attualita' del diritto azionato nel giudizio, atteso che 4 degli embrioni crioconservati, di cui non era stato possibile conoscere lo stato di salute, non erano stati trasferiti per l'opposizione della C. a procedere in tal senso. 3. - In diritto, hanno rilevato: a) con riferimento alle questioni poste dalla previsione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 legge n. 40/2004 in tema di intangibilita' assoluta dell'embrione, ed in relazione all'esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma: che nella sentenza n. 151/2009, la Corte costituzionale non si e' pronunciata sull'annosa questione posta dall'art. 13 della legge n. 40/2004, inerente il bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra tutela dell'embrione e interesse alla ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute (individuale e collettiva);

ne', d'altra parte, la questione risultava essere stata rimessa alla Corte dal Giudice di merito in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. (come da ordinanze del Tribunale di Firenze 12 luglio 2008 e 26 agosto 2008);

che le questioni poste dall'art. 13 risultano autonome e distinte da quelle di cui all'art. 14, oggetto del giudizio di costituzionalita' deciso con la sentenza n. 151/2009, prevedendo e disciplinando l'art. 13, intitolato «Sperimentazione sugli embrioni umani», i limiti alla ricerca scientifica, laddove l'art. 14 regolamenta i «Limiti alla applicazione delle tecniche di PMA»;

che, invero, l'art. 13 impone il divieto di qualsiasi sperimentazione nonche' di ricerca sugli embrioni che non persegua finalita' terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso;

lo stesso articolo vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico dell'embrione e dei gameti, ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione e comunque attraverso procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete, ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche dello stesso;

che, secondo l'interpretazione accolta dalla maggioranza della dottrina e dalla totalita' della giurisprudenza (con l'unica esclusione della prima pronuncia in materia di PMA ad opera del Tribunale di Catania nel maggio 2004), l'art. 13 concerne unicamente l'ambito della ricerca scientifica e non l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Tribunale di Cagliari Ordinanza 22 settembre 2007;

Tribunale di Firenze, ordinanza 17-19 dicembre 2007;

Tribunale di Firenze, ordinanza 11 luglio 2008;

Tribunale di Firenze, ordinanza 23 agosto 2008;

Tribunale di Milano, ordinanza 6 marzo 2009;

Tribunale di Milano, ordinanza 8 marzo 2009;

Tribunale di Bologna, ordinanza 16 giugno 2009;

Tribunale di Bologna, ordinanza del 29 giugno 2009;

Tribunale di Salerno, ordinanza 9 gennaio 2010);

che, anche in forza del disposto di cui al comma 5 dell'art. 14, la Corte costituzionale ha ritenuto contrarie agli artt. 2, 3, 32 Cost. le previsioni di cui all'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», nonche' del comma 3 nella parte in cui «non prevede che il trasferimento degli embrioni da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna»;

che, dunque, le questioni connesse al bilanciamento tra l'interesse alla vita, allo sviluppo, e a non subire alcun tipo di intervento clinico, sperimentale o diagnostico, riconosciuto all'embrione ex art. 13, e gli speculari interessi alla ricerca scientifica e tecnica ex art. 9 Cost., connessi alle esigenze di tutela della salute collettiva ex art. 32, primo comma e art. 2 Cost., non sono risultati oggetto di una pronuncia da parte della Corte costituzionale;

che tale questione risulta di assoluta preminenza per il soddisfacimento degli interessi azionati in giudizio, avendo essi attori crioconservato presso il Centro Demetra ben 9 embrioni (di cui la meta' malati e l'altra meta' non sottoponibili a biopsia), che per loro espressa decisione non verranno mai utilizzati nel processo procreativo, configurandosi come embrioni soprannumerari destinanti all'autodistruzione;

che, dunque, allo stato attuale, il problema del potere dei generanti il materiale genetico utilizzato per creare gli embrioni, di scegliere sulla sorte di quelli in sovrannumero, e' del tutto attuale e tutt'altro che risolto, posto che il bilanciamento operato dalla legge n. 40/2004 all'art. 13 risulta del tutto irragionevole;

che, invero, se piu' di un dubbio appare ipotizzabile, alla luce dell'assetto dei valori e dei principi dell'ordinamento, che nell'esercizio del proprio potere discrezionale il legislatore possa ritenere di principio prevalente la tutela della salute, della vita e dell'integrita' dell'embrione idoneo ad essere impiegato per la procreazione, rispetto agli interessi alla salute collettiva e alla connessa ricerca scientifica, il dubbio diventa, sotto il profilo ontologico e di stretto diritto, insuperabile laddove si ritenga che tale prevalenza di tutela debba essere riconosciuta sempre e comunque all'embrione, a prescindere dalle valutazioni delle sue condizioni e prospettive di impiego nel caso concreto, dunque per quanto riguarda gli embrioni soprannumerari, abbandonati, affetti da patologie gravi;

che, in altri termini, non puo' trascurarsi di valutare in maniera differenziata, stante l'assetto dei valori e dei principi del nostro ordinamento, il divieto di produrre embrioni da finalizzare alla ricerca, rispetto al divieto di utilizzare quelli residuati da procedimenti di PMA - in particolar modo per quanto riguarda gli embrioni abbandonati, malati, ovvero...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT