N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2011

P. Q. M.

Il giudice dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 24, comma 1, 111, 117, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 17 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, nei sensi e per le ragioni illustrate nella parte motiva;

Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Pozzuoli, addi' 12 dicembre 2011

Il giudice

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza:

F a t t o In forza di titolo esecutivo del 6/20 settembre 2007 e previa notifica dell'atto di precetto, con pignoramento eseguito il 10/15 luglio 2008, l'avv. Roberto Buonanno procedeva ad espropriare le somme in possesso del terzo, s.p.a. Banco di Napoli, quale Tesoriere dell'ASL NA 2 Nord, debitrice esecutata.

Il terzo rendeva una dichiarazione di quantita' positiva.

Nelle more, entrava in vigore l'art. 2, comma 89, della legge n.

191/2009, con il quale veniva introdotto il divieto di intraprendere e di proseguire le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari 'per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della ... legge', termine che, dall'art. 1, comma 23-vicies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

194, veniva ridotto a mesi due. Successivamente, con l'art. 11 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122 del 2010) il divieto di intraprendere e di proseguire le azioni esecutive veniva reintrodotto con efficacia temporale sino al 31 dicembre 2010.

Detta norma, per quanto qui interessa, veniva sostanzialmente riprodotta dall'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n.

220, con il quale la preclusione alle azioni esecutive veniva fissata fino al 31 dicembre 2011, termine attualmente prorogato sino al 31 dicembre 2012 in forza dell'art. 17 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il creditore procedente eccepiva:

il contrasto della norma con gli artt. 2, 24 e 111 Cost., anche secondo il diritto vivente, alla luce di Cass. S.U. n. 23726 del 2007;

il contrasto della stessa norma con l'art. 6, par. 1, della CEDU alla luce dei parametri di cui agli artt. 24 e 117, primo comma,

Cost.;

l'ulteriore contrasto della norma con gli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, Cost., sotto piu' profili;

il contrasto della norma con la direttiva europea n. 35 00/35/CE del 29 giugno 2000 (in G. UE 8 agosto 2000, n. 200), recepita con d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

All'udienza del 9 dicembre 2011, questo giudice si riservava di provvedere.

D i r i t t o L'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recita:

'Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'art. 11, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, non producono effetti dalla suddetta data sino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita' istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo'.

Il comma quarto dell'art. 17 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha, poi, previsto: '(...) Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni: (...) e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: 'dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,' sono inserite le seguenti: 'nonche' al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario'; 2) nel primo e secondo periodo, le parole: 'fino al 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2012' (...).

La questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 51, legge n.

220/2010, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 17, d.l. n.

98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, e' senza dubbio rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'alternativa tra la declaratoria di improcedibilita' dell'azione esecutiva e l'accoglimento dell'istanza di assegnazione delle somme (ex art. 553 c.p.c.) avanzata dal creditore pignorante - prima dell'entrata in vigore dei divieti introdotti dall'art. 2, comma 89, legge n. 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 23-vicies, del d.l. n. 194/2009, dall'art. 11 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nonche' dall'art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, cosi' come successivamente modificato ed integrato dall'art. 17 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011 - sulla base di un titolo esecutivo di condanna munito dell'autorita' di giudicato e alla luce della dichiarazione di quantita' positiva resa dal terzo pignorato.

In altri termini, mentre l'accoglimento delle questioni di costituzionalita' comporterebbe l'assegnazione delle somme pignorate al creditore procedente e, per l'effetto, la soddisfazione del diritto dallo stesso fatto valere in executivis, ricorrendone tutti i presupposti, viceversa l'applicazione tout court della norma alla fattispecie in esame non potrebbe che condurre ad una pronuncia di improseguibilita' dell'azione esecutiva.

Il richiesto vaglio di costituzionalita' da parte della Corte della norma censurata appare...

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