N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2011

IL TRIBUNALE Nella causa civile 1412/06 r.g. promossa da Di Stefano Alfio e Parisi Rosa (avv.to Giovanni Battiato) c-Credito Siciliano spa (avv.to Giuseppe Testa).

Ritenuto che con ordinanza (che si allega alla presente), resa in data 7 novembre 2011 nella causa civile n. 331/010, e' stata sollevata e rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzione degli artt. 51 e segg. del cod. proc. civ.

nella parte in cui non prevedono che il giudice, la cui dichiarazione o istanza di astensione non sia stata accolta dal Capo dell'ufficio giudiziario, possa ricorrere avverso il provvedimento ad organo sovraordinato.

Ritenuto che nel procedimento di cui trattasi esistono i presupposti per porsi la stessa questione di legittimita' costituzionale, per cui e' opportuno sospendere il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunzi sulla questione.

P.Q.M.

Sospende il giudizio in attesa che sulla questione si pronunzi la Corte costituzionale.

Si comunichi alle parti questa ordinanza e quella allegata.

Acireale, 27 dicembre 2011

Il Giudice: Sturiale Allegato IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva nella causa civile n. 331/010 r.g.

promossa da S.A.S. ACIGAS difesa dall'avv.to Patane' Ausilio Abramo del foro di Acireale (CT), contro Credito Siciliano S.p.a., difesa dall'avv.to Franco Merlino del foro di Acireale (CT), osserva quanto segue.

Il sottoscritto, giudice istruttore della causa, in data 27 settembre 2010 ha proposto al Presidente del Tribunale di Catania contemporaneamente:

1) Dichiarazione di astensione, motivata dalla esistenza di rapporti di credito e di debito con il Credito Siciliano spa, col quale intratteneva rapporti di credito e debito in relazione a conto corrente nonche' a rapporti di investimento finanziario, in osservanza dell'obbligo sancito dall'art. 51, n. 3 cpc.

Questo stabilisce il detto obbligo sul solo presupposto della 'esistenza' di 'rapporti di credito o debito con una delle parti' senza riferimento al titolo e all'entita' del credito o del debito e senza prevedere in questo caso l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio giudiziario, che avrebbe concesso a questo la possibilita' di effettuare un sindacato discrezionale sulla dichiarazione.

Non per niente la legge (art. 78 disp. att. cpc) parla a proposito della astensione obbligatoria di 'dichiarazione' di astensione, mentre l''istanza' di astensione riguarda i casi di astensione facoltativa per 'gravi ragioni di convenienza', per i quali e' prevista l'autorizzazione del Capo ufficio.

2) Istanza di astensione, motivata da 'gravi ragioni di convenienza' (art. 51 ultimo comma cpc) in quanto i figli del sottoscritto erano soci azionisti del Credito Siciliano spa e pertanto i loro interessi coincidevano con quelli della banca parte in causa.

Orbene, e' accaduto che il Presidente vicario del Tribunale con provvedimento del 4 ottobre 2010 ha rigettato la dichiarazione di astensione obbligatoria ex art. 51 n. 3 cpc, senza pronunziarsi sulla istanza di astensione facoltativa ex art. 51, ultimo comma (figli soci del Credito Siciliano).

Tale omissione veniva fatta presente dal sottoscritto con nota del 5 ottobre 2010, il Presidente vicario con nota del 6 ottobre 2010, stesa in calce a quella del sottoscritto, cosi' disponeva: 'V°, non luogo a provvedere, restando fermo il provvedimento del 4 ottobre 2010 con il quale si e' negata l'autorizzazione per l'astensione, con rif. all'art. 51 n. 3 cpc', senza motivare in alcun modo il rigetto della istanza di astensione facoltativa ex art. 51 ultimo comma cpc di cui al n. 2.

La normativa.

L'art. 51 del c.p.c. prevede due tipi di astensione, quella obbligatoria e quella facoltativa. Regolate in modo diverso.

Per l'astensione obbligatoria:

  1. la norma prevede alcune fattispecie di facilissima individuazione, costituenti un 'numerus clausus' dato che qualsiasi altra fattispecie si puo' fare rientrare nella astensione facoltativa (per 'gravi ragioni di convenienza') prevista dall'art. 51 ultimo comma (costituente norma di chiusura del sistema dell'astensione);

  2. la norma prevede che in caso di astensione obbligatoria il giudice faccia una 'dichiarazione di astensione' per la cui accettazione non e' prevista la autorizzazione da parte del Capo dell'Ufficio (l'istanza di astensione e la conseguente...

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