N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Alfredo Schettini, rappresentato e difeso dall'avv.

Fulvio Merlino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Parco Margherita n. 49;

Contro A.S.L. Napoli 1 Centro, rappresentato e difeso dagli avv.

Giuseppe Iervolino, Annamaria De Nicola, Ornella Giaculli, Annalisa Intorcia, Franco Lembo, Rosa Maiello, Gianpiero Mesco, Isabella Selvaggi, Maria Fusco, Anna Vingiani, con domicilio eletto in Napoli,

P. Nazionale 95 presso i Servizi Legali della Asl;

Ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 7128 del 22 giugno 2009 emesso dal tribunale di Napoli;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 1

Centro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, notificato il 5 settembre 2011, parte ricorrente chiedeva l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n.

7128/2009, emesso dal Tribunale Civile di Napoli, in data 18 giugno 2009, notificato il 30 luglio 2009 e successivamente rinotificato in forma esecutiva il 18 dicembre 2009, con il quale era stato ingiunto al Comune in epigrafe di pagare al ricorrente per la somma di euro 112.389,07, oltre interessi, nonche' spese e competenze di procedura;

In particolare, parte ricorrente, a fronte del mancato pagamento di tali importi, chiedeva al presente T.A.R. di voler disporre l'esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, nominando a tal fine un commissario ad acta che provvedesse al pagamento delle somme dovute, a cura e spese del Comune in epigrafe;

Si costituiva in giudizio il Comune intimato formulando memorie difensive.

Il Collegio rileva, in fatto, che, stante anche l'assenza di contestazione sul punto da parte del Comune costituito, risulti comprovato che il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo prima della instaurazione del giudizio e che, pertanto, alla luce di consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione in ordine all'efficacia di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto, parte ricorrente possa agire in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e seguenti del codice di procedura amministrativa (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2463).

Rileva, altresi', che non risulta che il Comune intimato abbia provveduto al pagamento, sebbene sia anche decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996 (convertito nella legge n.

30/1997, modificato dall'art. 147 legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successivamente dall'art. 44 n. 269 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003), per completare le procedure ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, e, pertanto, il ricorso si presenta come potenzialmente accoglibile.

Viene pero' in rilievo in senso ostativo la questione dell'applicabilita', alla fattispecie in esame dell'art. 1, del comma 51, legge n. 220 del 12 dicembre 2010, che nel testo modificato dall'art. 17, comma 4, lett. e), decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine originariamente fissato nel 31 novembre 2012) dispone 'Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime ... non producono effetti fino al 31 dicembre 2012...'.

La Regione Campania infatti, con delibera della Giunta regionale n. 1843 del 9 dicembre 2005 (Bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 1 del 2 gennaio 2006), ha adottato disposizioni per il triennio 2006 - 2008 al fine di riportare l'equilibrio economico delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie e della Fondazione Pascale, in conformita' all'art. 1, comma 173, legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005), il quale ha subordinato l'accesso delle singole Regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato (previsto dal comma 164) alla stipula ed al rispetto di una precisa intesa tra quest'ultimo e le Regioni, diretta a contenere la dinamica dei costi con il ricorso a misure specifiche.

In seguito, con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 (Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 17 del 26 marzo 2007), la Giunta regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della citata legge n. 311/2004.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, il Governo ha nominato il Presidente pro tempore della giunta regionale Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, e successive modifiche.

La delibera e' stata poi confermata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale il Presidente pro tempore della Regione Campania, in qualita' di Commissario ad acta, ha assunto il compito di proseguire nell'attuazione del Piano di Rientro secondo i programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009.

Ora l'accertato stato di dissesto finanziario riconducibile al disavanzo sanitario potrebbe potenzialmente comportare l'applicazione dell'art. 1, comma 51, legge n. 220 del 2010 con conseguente inammissibilita' del presente ricorso e frustrazione delle pretese creditorie della societa' ricorrente.

Parte ricorrente ha sostenuto al riguardo che tale norma risulti applicabile esclusivamente alle procedure di esecuzione forzata per espropriazione dinanzi al giudice ordinario e non sia riferibile al giudizio di ottemperanza.

Secondo parte ricorrente, difatti, la norma in esame avrebbe lo scopo di garantire l'attuazione, attraverso i Piani di Rientro, un percorso virtuoso di riequilibrio economico finanziario, unitamente a quello di consentire la riorganizzazione del Servizio sanitario, fermo restando il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza in materia sanitario.

Da cio' parte ricorrente dedurrebbe che la norma postuli solo l'indispensabilita' del mantenimento dei beni strumentali e funzionali all'erogazione delle prestazioni sanitarie, che non potrebbero essere sottratti alla loro destinazione funzionale, e di essa andrebbe data una interpretazione restrittiva, nel senso della sua applicabilita' esclusivamente alle procedure di esecuzione forzata in senso stretto, precludendo gli atti tipici del processo di esecuzione, quali il pignoramento.

In particolare, non rientrerebbe nell'ambito di azione di questa norma il giudizio di ottemperanza caratterizzato dalla mancata aggressione di singoli beni strumentali al servizio e dalla nomina di un commissario ad acta in grado di espletare il suo incarico senza intaccare beni strumentali al servizio sanitario e le somme destinate all'erogazione del servizio, reperendo in altro modo gli importi necessari, magari mediante ricorso a finanziamenti.

A parere del Collegio la tesi di parte ricorrente non e' fondata e la norma in questione risulterebbe applicabile anche al giudizio per ottemperanza.

Cio' in primo luogo per l'ampiezza del termine 'azioni esecutive' utilizzato dalla norma.

Fuori di dubbio risulta, a parere del Collegio, la valenza di azione esecutiva del giudizio di ottemperanza soprattutto nei riguardi dei provvedimenti del giudice ordinario.

In tal senso il giudizio di ottemperanza giunge all'esito di un precedente provvedimento decisorio del giudice ordinario ed e' volto alla mera attuazione di...

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