N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2011

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 78 del 2011, proposto da:

Francesco Abate, Mariano Alviggi, Roberto Beghini, Michele Maria Benini, Enrico Borrelli, Arianna Busato, Simona Caterbi, Ugo Cingano, Anna Maria Creazzo, Michele Cuccaro, Valerio Giorgio Davico,

Fabrizio De Angelis, Giuseppe De Benedetto, Riccardo Dies, Stefano Diez, Renata Fermanelli, Giuseppe Maria Fontana, Sabino Giarrusso,

Aldo Giuliani, Monica Izzo, Marco La Ganga, Alessandra Liverani,

Fabio Maione, Anna Mantovani, Raffaele Massaro, Carmine Pagliuca,

Laura Paolucci, Giovanni Pescarzoli, Giuseppe Pietrapiana, Pasquale Profiti, Iolanda Ricchi, Bernardetta Santaniello, Licia Scagliarini,

Giuliana Segna, Giuseppe Serao, Alessia Silvi, Domenico Tagliatatela e Maria Grazia Zattoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Daria de Pretis ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Trento, via SS.

Trinita' n. 14;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova n. 9.

Per il riconoscimento - del diritto al trattamento retributivo spettante senza le decurtazioni di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010, n. 122;

nonche' per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto e diritto 1. I ricorrenti, tutti magistrati dell'Ordinamento giudiziario in servizio presso la Corte d'Appello di Trento, il Tribunale di Trento, la Procura della Repubblica di Trento, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Rovereto, con il presente ricorso chiedono il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, da calcolare senza le decurtazioni di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, nonche' la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti, se del caso con ogni accessorio di legge.

2. Essi affidano la predetta pretesa ai seguenti motivi di diritto:

I - 'violazione e falsa applicazione del comma 22 dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come convertito nella L. 30.72010, n. 122, anche in relazione alla L. 19.2.1981, n. 27; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione; irragionevolezza ed illogicita' manifeste;

eccesso e sviamento di potere'; i ricorrenti ricordano che, secondo la giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, il trattamento economico dei magistrati corrisponde alla 'peculare ratio di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri' (cfr., sentenze n. 42 del 1993 e n. 409 del 1995, ordinanza n. 346 del 2008); le misure di taglio del trattamento economico di cui e' causa, incidendo in riduzione sulle retribuzioni dei magistrati, si appalesano in contrasto con i principi di certezza e di continuita' delle retribuzioni spettanti ai magistrati;

II - 'violazione e falsa applicazione del comma 22, primo periodo, dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come convertito nella L. 30.7.2010, n. 122, anche in relazione alla L. 19.2.1981 n. 27, sotto altro profilo'. Gli istanti precisano che il comma 21 dell'art.

9 ha disciplinato, ai fini del 'contenimento delle spese in materia di pubblico impiego', i 'meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato per gli anni 2011, 2012 e 2013' . Il successivo comma 22, riferendosi piu' distintamente, al 'personale di cui alla legge 27/1981' (ossia ai magistrati), ha previsto che 'non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014'. Le predette disposizioni, non specificando quali siano i 'conguagli' e gli 'acconti' (termini relativi e non assoluti) appaiono - secondo la difesa dei ricorrenti - del tutto generiche ed inconcludenti e, come tali, inapplicabili. Di conseguenza, i ricorrenti hanno chiesto che questo Tribunale 'accerti' che la predetta disposizione non sarebbe in grado di sortire alcun effetto sul trattamento economico dei magistrati, i cui adeguamenti retributivi devono quindi rimanere inalterati;

III - 'illegittimita' costituzionale del comma 22, secondo periodo, dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come convertito nella L. 30.7.2010, n. 122'. Detta norma stabilisce che 'l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013'. In relazione al carattere di questa 'indennita' speciale' - che costituisce una voce fissa della retribuzione e che presenta carattere ristorativo degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attivita' - il taglio su di essa operato sarebbe contrario alla Costituzione, facendo venir meno quella stretta correlazione fra l'indennita' in parola e gli specifici e particolari oneri connessi alla funzione giurisdizionale, come da sempre precisato nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa. Ne risulterebbero violati gli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

Con il ricorso e' stata presentata istanza di sospensione degli effetti delle disposizioni contestate.

3. Si e' costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate (Presidenza del Consiglio, Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze), contestando diffusamente ed analiticamente la fondatezza del ricorso.

In particolare, la difesa erariale ha sottolineato come le norme di legge oggetto delle censure avversarie si inseriscano nell'ambito di un complesso di misure volte al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico 'in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea', secondo quanto recita il comma 2 dell'art. 9 in esame. Nell'ambito di tale finalita', il legislatore avrebbe legittimamente ritenuto che anche il personale di magistratura dovesse, al pari del restante personale statale, concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso misure che attengono direttamente al rapporto d'impiego e non all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, rispetto alle quali, pertanto, non si ravviserebbe violazione dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura, trattandosi, oltretutto, di misure gia' adottate in precedenti leggi di risanamento.

4. Con ordinanza n. 24, resa nella camera di consiglio del 21 aprile 2011, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di misure cautelari. Con lo stesso provvedimento ha disposto adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione finanziaria, di quella della Giustizia e dell'INPDAP, che hanno risposto con note pervenute rispettivamente in data 2 agosto, 21 giugno e 12 agosto 2011.

All'esito di detti adempimenti, i ricorrenti hanno depositato articolata e puntuale memoria di replica.

Anche la difesa erariale ha depositato memoria di replica.

5. All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa e' stata trattenuta in decisione.

6a. Cosi' riassunti i punti di fatto della vicenda sottoposta all'esame di questo Tribunale, il Collegio ritiene utile premettere una breve ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca il presente contenzioso.

Il trattamento economico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare e' disciplinato dalla legge 2.4.1979, n.

97, che, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo ha rideterminato nella misura indicata, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegate ad essa (lo stipendio tabellare, per l'appunto) e che ha altresi' precisato che a tale misura vanno aggiunte le sole indennita' integrativa speciale e giudiziaria, quest'ultima, a sua volta, disciplinata dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

In particolare, gli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979, nel testo novellato dall'art. 2 della citata legge n. 27 del 1981, prevedono che:

- gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l'indennita' integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, universita', regioni, provincie e comuni, ospedali ed enti di previdenza);

- la percentuale spettante e' calcolata dall'Istituto centrale di statistica rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento al trattamento economico medio dell'ultimo anno del triennio precedente, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento;

- gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del...

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