N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2010

IL GIUDICE DI PACE Nella causa sub n. 180/2010 promossa da M. L., con 1'Avv. Cosimo D'Alessandro, contro la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, il Giudice di Pace di Latisana in fatto premette:

Il giorno 09.07.2010 una pattuglia di carabinieri della compagnia di Latisana contestava al Sig. M. L., mentre si trovava alla guida regolare dell'autovettura targata ........., la violazione dell'art.

186 comma 2 lett. a) C.d.S. perche' sottoposto all'accertamento alcolemico, veniva rilevato in entrambe le prescritte prove un tasso di 0.59 g/1.

I militari procedevano al contestuale ritiro della patente di guida.

Il Prefetto di Udine, con propria ordinanza n. 36274/10 notificata il 31.07.2010, confermava l'operato della pattuglia dei carabinieri e disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di mesi 3 a decorrere dal 09.07.2010 quale data di accertamento dell'illecito;

Il M., a mezzo del suo difensore, impugnava tempestivamente con ricorso dd. 10.09.2010 la citata ordinanza prefettizia, chiedendo:

in via preliminare: l'immediata sospensione perche' causativa di gravi ed irreparabili danni;

nel merito: la dichiarazione di nullita' e/o l'annullamento, con rifusione delle spese.

In istruttoria: chiedeva che venisse ordinato all'Amministrazione resistente di depositare copia di tutti gli atti di accertamento compiuti dai Carabinieri e posti a fondamento della contestata violazione dell'art. 186, 2° comma lett. a) del C.d.S.;

Il ricorrente, con il proposto ricorso muoveva all'ordinanza prefettizia sostanzialmente due critiche.

Con la prima si lagnava del fatto di non essere stato messo nelle condizioni di comprendere l'intervallo temporale intercorso tra la prima e seconda misurazione del tasso alcolemico e, quindi, un difetto di motivazione con conseguente ricaduta sul diritto di difesa.

Con la seconda invece assumeva che, a suo giudizio, entrambe le prove avevano dato esito negativo perche' non avevano rilevato il superamento della soglia di 0.5 g/l come prescritto nell'art. 186 co.

2 lett. a) C.d.S.;

Fissata l'udienza di comparizione l'Amministrazione si costituiva in giudizio, depositando gli atti di accertamento eseguiti dalla pattuglia dei carabinieri e chiedendo il rigetto del proposto ricorso, in quanto, a suo avviso, il provvedimento impugnato era stato correttamente adottato anche alla stregua del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.

12904/2010.

All'udienza del 24.09.2010 compariva solo il difensore del ricorrente insistendo per la sospensione dell'ordinanza impugnata.

Tale istanza veniva rigettata perche' appariva priva di fumus boni iuris anche alla luce del citato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2010 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.

All'udienza del 12.11.2010 il difensore del ricorrente eccepiva l'incostituzionalita' dell'art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S. rispetto agli artt. 2, 3, 117 Cost. ed artt. 7 e 8 della CEDU nonche' al fondamentale principio di ragionevolezza e di certezza del diritto.

Tale eccezione non pare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio per le seguenti ragioni di diritto:

1) I presupposti e le condizioni dell'azione.

La controversia trae origine, come gia' detto, dall'impugnazione dell'ordinanza n. 3674/2010 con cui il Prefetto di Udine, in esito alla contestata violazione dell'art. 186, 2° comma, lett. a) del C.d.S., ha sospeso la patente di guida del Sig. M. per la durata di 3 mesi.

Sul piano processuale si precisa che il ricorso presentato dal ricorrente si rivela tempestivo e, quindi, suscettibile di essere valutato nel merito da parte del Giudice a quo, quale giudice competente per territorio e per materia (Cass. civ. sez un 07.05.1998 n. 4629) e, quindi, legittimato ai sensi dell'art. 23 della L.

87/1953 a sollevare la questione di non manifesta incostituzionalita' della norma di legge di cui all'art. 186 2° comma lett. a) C.d.S.

2) L'oggetto del contendere.

Dopo il deposito in giudizio degli atti di accertamento compiuti dalla Pattuglia dei Carabinieri la questione ancora controversa e, quindi, da decidere riguarda la rilevanza o meno dei centesimi di grammi/litro nella misurazione del tasso alcolemico.

Il ricorrente ha, infatti, affermato di non aver violato l'art.

186, 2° comma lett. a) del C.d.S. per non aver superato la soglia minima di 0,5 g/1 stabilita dal legislatore, l'Amministrazione ha, invece, sostenuto che il tasso alcolemico di 0,59 g/1, come accertato dai Carabinieri, supera la soglia minima di legge invocando a sostegno della propria tesi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 3 marzo - 6 aprile 2010 n.

12904 e in forza del quale ai fini della configurabilita' dell'illecito contestato assumono rilevanza anche i centesimi di grammo/litro.

3) Rilevanza della questione di costituzionalita' nel giudizio a quo.

La res litigiosa, cosi' come lucidamente esposta da entrambe le parti, postula la necessaria applicazione del principio di diritto enunciato nella citata sentenza n. 12904/2010 della Suprema Corte di Cassazione ed invocato dall'Amministrazione resistente essendo predicabile la medesima ratio decidendi.

Nella citata sentenza la Corte di Legittimita' ha affermato che il legislatore, nel prevedere all'art. 186 del C.d.S. un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del valore del tasso alcolemico in concreto accertato, non avrebbe negato rilevanza alla seconda cifra decimale ovvero ai centesimi di grammo/litro.

Per il Giudice di Legittimita' 'Una diversa interpretazione sarebbe infatti contraddittoria rispetto all'intenzione del legislatore, sottesa all'intervento riformatore, di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata...

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