N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, nel procedimento civile di appello iscritto al n. 2190/09

RG, avente ad oggetto: compensi custodi giudiziari; udienza di precisazione delle conclusioni: 12 luglio 2011;

Promosso da: Catalano Salvatore, titolare della Autocarrozzeria SAGI, corrente in Torino, St.Settimo 236, ivi elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso in giudizio, per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avvocato Luigi Guidi di Monza; parte appellante;

Nei confronti di:

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore ed Agenzia del Demanio in persona del Direttore pro tempore, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende in giudizio; Parte appellata;

e di: Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Spinelli dell'Avvocatura Comunale, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Benvenuto Gamba del 17 giugno 2005 n. di repertorio 164381/40304; Parte appellata;

e di: Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco pro tempore; Comune di San Mauro Torinese in persona del Sindaco pro tempore; ASSI - Associazione Soccorritori Stradali Italiani, in persona del Presidente pro tempore; Parti appellate contumaci.

Conclusioni delle parti.

Per parte appellante.

In riforma della sentenza impugnata 22 ottobre 2008 del Tribunale di Torino:

in via preliminare e pregiudiziale, qualora si ritenesse di dover applicare al caso concreto l'articolo 38 decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con legge 24 novembre 2003 n. 327, in particolare, il comma 6, accertato e dichiarato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di costituzionalita' proposta, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale sollevata, per l'effetto sospendere il giudizio in corso trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38 cit. per le ragioni specificate in narrativa, e specificamente nella parte in cui (sesto comma) si dispone l'introduzione retroattiva delle tariffe in deroga di quelle contrattualmente stabilite, disponendo che copia dell'ordinanza di rimessione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che copia dell'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera.

In via principale, accertato e dichiarato che l'attrice ha correttamente provveduto al recupero ed alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o a sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 285 /1992, veicoli specificamente indicati nel provvedimento emesso dalla Prefettura UTG di Torino prot.195/41 DA/06 SCGF dalle rispettive date di sequestro ovvero di affidamento al 14 giugno 2006;

accertato e dichiarato che il Prefetto di Torino e per esso il Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, ed i comuni di Torino,

Settimo Torinese e San Mauro Torinese nelle persone dei rispettivi sindaci pro tempore, si sono resi inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte con la Autocarrozzeria SAGI con oggetto l'attivita' di custodia dei - veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo e confisca, accertato e dichiarato che l'esecuzione del provvedimento della Prefettura di Torino ora citato del 9 giugno 2006, notificato alla ricorrente in data 14 giugno 2006, costituisce grave ed irreparabile violazione dei diritti soggettivi della Autocarrozzeria SAGI, per l'effetto e previa disapplicazione del provvedimento illegittimo menzionato, accertare e dichiarare l'applicazione nel caso di specie delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, cosi' come indicate nelle raccomandate che si sono versate agli atti e nella allegata tabella;

per l'effetto, in esito agli accertamenti di cui sopra, condannare:

  1. il Ministero dell'Interno quale ente sovraordinato alla Prefettura di Torino, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 237.940,34 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nelle raccomandate in atti e nell'allegata tabella;

  2. Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 9983,17 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella;

  3. Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 213.665,66 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella;

  4. Comune di Settimo Torinese, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 4002,16 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nelle raccomandate in atti e nell'allegata tabella;

  5. Comune di San Mauro Torinese, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 12.006,48 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella.

    Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa per i due gradi del giudizio, oltre accessori e contributo forfettario delle spese 12,5%.

    Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria istruttoria ex articolo 183, VI, n.2 codice procedura civile in primo grado, alle produzioni allegate alla comparsa conclusionale in primo grado e per l'ammissibilita' delle nuove produzioni in quanto formatesi successivamente alla sentenza di primo grado e comunque anch'esse indispensabili ai fini del decidere.

    Per parte appellata Ministero degli Interni ed Agenzia del Demanio.

    In via preliminare, dichiararsi l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi della sentenza impugnata relativi all'inadempimento delle amministrazioni convenute, all'illegittimita' del decreto prefettizio 195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006 ed alla richiesta disapplicazione di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi inammissibile il proposto appello;

    in via ulteriormente preliminare, dichiararsi la manifesta infondatezza e/o inammissibilita' e/o irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326. In ogni caso, respingersi l'appello avversario in quanto infondato.

    Con vittoria delle spese di lite.

    Per parte appellata Comune di Torino.

    Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

    a) dichiararsi la manifesta infondatezza e/o inammissibilita' e/o irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 30 settembre 2003 n.

    269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

    b) dichiararsi l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi della sentenza impugnata relativi all'inadempimento delle amministrazioni convenute, all'illegittimita' del decreto prefettizio 195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006 ed alla richiesta disapplicazione di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi inammissibile il proposto appello;

    c) nel merito, respingere l'appello avversario e di parte interveniente in quanto infondato.

    d) Con il favore delle spese, competenze ed onorari anche successivi.

    In fatto e diritto § 1. Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2006

    Salvatore Catalano, in qualita' di titolare della Autocarrozzeria SAGI, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Torino, il Comune di Settimo Torinese ed il Comune di San Mauro Torinese, esponendo che: - egli aveva svolto, dalle rispettive date di affidamento fino al 14 giugno 2006, attivita' di recupero e custodia, su incarico di organi della Polizia Stradale, relativamente a veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo amministrativo e confisca; - in base alle tariffe concordate con la Prefettura di Torino, egli (debitamente iscritto nell'elenco dei custodi giudiziari della Prefettura di Torino ai sensi del dpr 571/82) aveva maturato a proprio credito, per lo svolgimento di tale servizio, la somma (comprensiva di Iva 20%) di: € 237.940,34 verso il Ministero dell'Interno; € 9983,17 verso l'Agenzia del Demanio; € 213.665,66 verso il Comune di Torino; € 4002,16 verso il Comune di Settimo Torinese; € 12.006,48 verso il Comune di San Mauro Torinese; - tali importi non erano tuttavia stati riconosciuti a suo favore (come da provvedimento della Prefettura di Torino prot.n. 195/41 DA/06 SCGF del 9 giugno 2006, notificato il 14 giugno 2006), con conseguente violazione degli accordi tariffari in atto.

    Chiedeva pertanto che - previa assunzione di prova testimoniale sul servizio da essa prestato, ed ordine di esibizione alla Prefettura della documentazione di riferimento - le amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento degli importi suddetti, ovvero delle diverse...

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