n. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2013 -

TRIBUNALE DI ANCONA Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Arianna Sbano;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 maggio 2013;

Lette le note pervenute nel termine concesso;

Dato atto dell'avvenuta riunione al presente procedimento n. 6/12 pendente tra: Rillo Maurizio, residente ad Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Buontempi ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio in Ancona, Via Cardeto 3/b ricorrente e Regione Marche - in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M.G. Moretti, elettivamente domiciliato presso la sede di Ancona, P.zza Cavour 23 resistente del procedimento portante il n. 9/12 RGL pendente tra: Sordoni Fabrizio, residente ad Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Buontempi ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio in Ancona, Via Cardeto 31b ricorrente e Regione Marche - in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M.G. Moretti, elettivamente domiciliato presso la sede di Ancona, P.zza Cavour 23 resistente ha pronunciato la seguente Ordinanza Rilevato in Fatto Con due ricorsi al giudice del lavoro del suintestato Tribunale depositati in data 4 gennaio 2012, i ricorrenti in epigrafe indicati, entrambi dipendenti della Regione Marche, il Rillo con inquadramento nella sesta qualifica funzionale, figura professionale di fotografo di illustrazione ed iscritto, a far data dal 18 settembre 2006 all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, di Ancona ed il Sordoni con inquadramento nella quinta qualifica funzionale, figura professionale di operatore dei servizi generali al servizio stampa e pubbliche relazioni, pure iscritto all'albo dei giornalisti, lamentano l'illegittimo rifiuto sin ad ora opposto dalla Regione all'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL Giornalisti. I ricorrenti, infatti, esercitavano il diritto di opzione previsto dall'art. 7 comma 3 della L.R. n. 51/1997, il Rillo, in data 15 novembre 2006, ed il Sordoni, in data 11 agosto 2006. Tale articolo 7 (Strumenti per l'informazione diretta della Regione) cosi' recita: «1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale coordinano l'attivita' di informazione, di documentazione e di promozione esterna della Regione. 2. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attivita' giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti. 3. Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione puo' optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro e' trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo». Chiedono, dunque, i ricorrenti che la Regione Marche sia condannata ad applicare nei loro confronti il trattamento economico proprio del contratto nazionale giornalistico a tempo indeterminato con il riconoscimento della qualifica di redattore con trenta mesi di attivita', con conseguente obbligo di iscrizione all'INPGI e diritto al pagamento di differenze retributive pari ad euro 47.646,35 per il Rillo, ed ad euro 62.067,51 per il Sordoni. La Regione Marche, pur dando atto della legittimita' e conformita' alle disposizioni di legge delle domande avanzate dai propri...

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