n. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 novembre 2013, sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza, avente ad oggetto: giudizio abbreviato. In fatto In data 3.6.2012 M. G. nato a Reggio Emilia il 10.7.1996, veniva tratto in arresto per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali descritti in imputazione ed il GIP presso codesto Tribunale per i Minorenni convalidava l'arresto all'udienza del 6.6.2012. In data 27.7.2012 il P.M.M. avanzava richiesta di giudizio immediato, accolta dal GIP con apposito decreto del 2.8.2012. A seguito dell'accoglimento di tale richiesta, veniva disposto il giudizio abbreviato con decreto del 20.8.2012 e successivamente svolto il relativo giudizio all'udienza del 25.10.2012, conclusosi con sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa. In data 9.11.2012 il Difensore dell'imputato proponeva appello avverso tale sentenza e all'udienza del 16.1.2013 la Corte di Appello di Bologna dichiarava la nullita' della sentenza di primo grado per difetto di competenza funzionale del giudice ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 c.p.p. Avverso tale sentenza, la Procura Generale avanzava ricorso per Cassazione che veniva rigettato dalla Suprema Corte in data 12.7.2013. Gli atti venivano conseguentemente restituiti al Giudice di prime cure che fissava l'odierna udienza per la rinnovazione del giudizio, ove il P.M.M solleva eccezione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 458 c.p.p.. Questo Giudice ritiene di dovere rimettere gli atti alla Consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458 c.p.p. e dell'art. 1, comma I d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle norme disciplinanti l'udienza preliminare anche con riferimento alla composizione dell'organo giudicante, alla luce del diritto vivente della Suprema Corte (secondo Cass. pen., Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38481: «ai sensi dell'art. 458 c.p.p. - norma generale applicabile in difetto di diversa previsione speciale, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, anche nel processo penale a carico di minorenni, - la competenza a celebrare il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato appartiene al giudice per le indagini preliminari»). In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza Osserva: quanto segue: 1. In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. Dalla risoluzione della quaestio costituzionale, difatti, dipende la composizione dell'organo giudicante penale investito del procedimento (monocratica o collegiale) e, pertanto, la stessa validita' della procedura nel suo complesso. In punto di non manifesta infondatezza, la questione non si palesa manifestamente infondata per le ragioni che si andranno di seguito ad esplicitare. 2. Quanto all'oggetto della questione, trattasi dell'art. 458 c.p.p. e dell'art. 1, comma I d.P.R. 448/1988, nella parte in cui prevedono che, nel giudizio minorile, la composizione dell'organo giudicante sia quella del GIP (monocratica) e non quella del Tribunale per i Minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare. 2.1. Sempre in punto di ammissibilita' della questione, si ritiene che un'interpretazione adeguatrice delle norme sospette di incostituzionalita' risulti infruttuosa ed inadeguata alla luce delle seguenti considerazioni. Il giudice a quo e' onerato di sperimentare la cd. interpretatio secundum constitutionem (Corte costituzionale, ordinanza 10.2.2006, n. 57), sussistendo in capo al rimettente «la necessita' di motivare sull'impossibilita' di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione» (cfr. Corte cost., 19/10/2001, n. 336 in Giur. Costit., 2001, f. 5;

Corte cost. ord., 21/11/1997, n. 361 in Giur. Costit., 1997, fase. 6). Questo onere impone pertanto al Giudice di selezionare, tra i diversi significati giuridici astrattamente possibili di una norma, quello che sia piu' conforme alla Costituzione. Il sospetto di illegittimita' costituzionale, infatti, e' legittimo solo allorquando nessuno dei significati che e' possibile estrapolare dalla disposizione normativa si sottragga alle censure di incostituzionalita' (Corte cost., 12/3/1999, n. 65 in Cons. Stato, 1999, II, 366). E tuttavia, se e' vero che, in linea di principio, le leggi si dichiarano incostituzionali perche' e' impossibile darne interpretazioni «secundum Constitutionem» e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, e' anche vero che esiste un preciso limite all'esperimento del tentativo salvifico della norma a livello ermeneutico: il Giudice non puo', infatti, «piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale». Ed in tal senso, di fatto, vi sarebbe il rischio, dinnanzi ad una redazione chiara ed inequivoca di una data norma, di invadere una competenza che al giudice odierno non compete, se non altro perche' altri Organi, nell'impalcatura Costituzionale (come l'adita Corte delle Leggi), sono deputati ad espletare talune funzioni ad essi esclusivamente riservate. In sostanza, l'interpretatio secundum constitutionem presuppone, indefettibilmente, che l'interpretazione «altra» sia «possibile», cioe', praticabile: differentemente, si creerebbe un vulnus alla certezza del diritto poiche', anche dinnanzi a norme «chiare», ogni giudicante adito potrebbe offrire uno spunto interpretativo diverso. Svolte le considerazioni sopra riportate, reputa l'odierno giudicante che il dato normativo non si possa prestare ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte (v. ad es., Cass. Pen., sez. VI, 5 febbraio 2009, n. 14389 «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare»;

oltre alla conforme decisione del 15.7.2013 che ha riguardato il presente procedimento penale). 3. Introdotta nel rito la questione sollevata, si ritiene che nel merito siano diversi i profili sotto i quali l'art. 458 c.p.p. e l'art. 1, comma I d.P.R. 448/1988 appaiono sospettabili di incostituzionalita'. Va evidenziato che, nel procedimento penale con imputati minorenni, la delicatezza della materia, la peculiarita' delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione, hanno fatto si' che il legislatore, in piena armonia con i principi costituzionali vigenti, garantisse al «fanciullo» un giudice minorile specializzato, in cui la previsione della componente collegiale era resa necessaria dall'esigenza di integrare l'organo giudicante con il parere esperto dei giudici laici, tratti dai settori professionali afferenti alle scienze pedagogiche e psicologiche. La scelta della specificita' della potestas iudicandi e' stata presa dal nostro legislatore al fine di tutelare al meglio i minori che si trovino...

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