n. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 novembre 2013, sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza, avente ad oggetto: giudizio abbreviato. In fatto In data 27 marzo 2012, K.A., nato in Tunisia il 23 marzo 1992, imputato detenuto per altra causa, veniva tratto in giudizio immediato per i reati di ricettazione descritti in imputazione a seguito di richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M.M. in data 27 marzo 2012, accolta dal GIP con apposito decreto del 29 marzo 2012. Il difensore munito di procura speciale richiedeva procedersi con rito abbreviato, disposto in pari data dal GUP con decreto del 15 maggio 2012 e successivamente veniva svolto il relativo giudizio all'udienza del 12 luglio 2012, conclusosi con sentenza di condanna a mesi 1 e giorni 10 di reclusione previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 647 del codice penale. In data 24 luglio 2012 il difensore dell'imputato proponeva appello avverso tale sentenza e all'udienza del 21 novembre 2012 la corte di appello di Bologna annullava per difetto di competenza funzionale del giudice ai sensi degli articoli 178, comma 1, lettera a) e 179 del codice di procedura penale. Avverso tale sentenza, la Procura generale avanzava ricorso per Cassazione in data 7 gennaio 2013 che veniva rigettato dalla Suprema Corte in data 12 luglio 2013. Gli atti venivano conseguentemente restituiti al giudice di prime cure che fissava l'odierna udienza per la rinnovazione del giudizio, ove il P.M.M. solleva eccezione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale. Questo giudice ritiene di dovere rimettere gli atti alla consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle norme disciplinanti l'udienza preliminare anche con riferimento alla composizione dell'organo giudicante, alla luce del diritto vivente della Suprema Corte (secondo Cass. pen., Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38481: «ai sensi dell'art. 458 del codice di procedura penale - norma generale applicabile in difetto di diversa previsione speciale, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, anche nel processo penale a carico di minorenni - la competenza a celebrare il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato appartiene al giudice per le indagini preliminari»). In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza osserva quanto segue: 1. In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. Dalla risoluzione della quaestio costituzionale, difatti, dipende la composizione dell'organo giudicante penale investito del procedimento (monocratica o collegiale) e, pertanto, la stessa validita' della procedura nel suo complesso. In punto di non manifesta infondatezza, la questione non si palesa manifestamente infondata per le ragioni che si andranno di seguito ad esplicitare. 2. Quanto all'oggetto della questione, trattasi dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, nella parte in cui prevedono che, nel giudizio minorile, la composizione dell'organo giudicante sia quella del GIP (monocratica) e non quella del tribunale per i minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare. 2.1. Sempre in punto di ammissibilita' della questione, si ritiene che un'interpretazione adeguatrice delle norme sospette di incostituzionalita' risulti infruttuosa ed inadeguata alla luce delle seguenti considerazioni. Il giudice a quo e' onerato di sperimentare la cd. interpretatio secundum constitutionem (Colte Costituzionale, ordinanza 10 febbraio 2006, n. 57), sussistendo in capo al rimettente «la necessita' di motivare sull'impossibilita' di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione» (cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2001, n. 336 in Giur. Costit., 2001, f. 5;

Corte Cost. ord., 21 novembre 1997, n. 361 in Giur. Costit., 1997, fasc. 6). Questo onere impone pertanto al giudice di selezionare, tra i diversi significati giuridici astrattamente possibili di una norma, quello che sia piu' conforme alla Costituzione. Il sospetto di illegittimita' costituzionale, infatti, e' legittimo solo allorquando nessuno dei significati che e' possibile estrapolare dalla disposizione normativa si sottragga alle censure di incostituzionalita' (Corte Cost., 12 marzo 1999, n. 65 in Cons. Stato, 1999, II, 366). E tuttavia, se e' vero che, in linea di principio, le leggi si dichiarano incostituzionali perche' e' impossibile darne interpretazioni «secundum Constitutionem» e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, e' anche vero che esiste un preciso limite all'esperimento del tentativo salvifico della norma a livello ermeneutico: il giudice non puo', infatti, «piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale». Ed in tal senso, di fatto, vi sarebbe il rischio, dinnanzi ad una redazione chiara ed inequivoca di una data norma, di invadere una competenza che al giudice odierno non compete, se non altro perche' altri organi, nell'impalcatura Costituzionale (come l'adita Corte delle leggi), sono deputati ad espletare talune funzioni ad essi esclusivamente riservate. In sostanza, l'interpretano secundum constitutionem presuppone, indefettibilmente, che l'interpretazione «altra» sia «possibile», cioe', praticabile: differentemente, si creerebbe un vulnus alla certezza del diritto poiche', anche dinnanzi a norme «chiare», ogni giudicante adito potrebbe offrire uno spunto interpretativo diverso. Svolte le considerazioni sopra riportate, reputa l'odierno giudicante che il dato normativo non si possa prestare ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte (v. ad es., Cass. Pen. , sez. VI, 5 febbraio 2009, n. 14389 «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare»;

oltre alla conforme decisione del 15 luglio 2013 che ha riguardato il presente procedimento penale). 3. Introdotta nel rito la questione sollevata, si ritiene che nel merito siano diversi i profili sotto i quali l'art. 458 del codice di procedura penale e l'art. 1 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 appaiono sospettabili di incostituzionalita'. Va evidenziato che, nel procedimento penale con imputati minorenni, la delicatezza della materia, la peculiarita' delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione, hanno fatto si' che il legislatore, in piena armonia con i principi costituzionali vigenti, garantisse al «fanciullo» un giudice minorile specializzato, in cui la previsione della componente collegiale era resa necessaria dall'esigenza di integrare l'organo giudicante con il parere esperto dei giudici laici, tratti...

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