N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2011

IL TRIBUNALE Letta l'istanza depositata in data 17 ottobre 2011 dall'avv.

Giancarlo Vaglio, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex artt. 116-117 d.P.R. n. 115/2002, in qualita' di difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. quale sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Fabio Corvino, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 10 novembre 2009;

Letti gli atti prodotti dal difensore istante;

Premesso Gli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al difensore d'ufficio la facolta' di accedere alla liquidazione erariale delle proprie competenze in determinati casi: tali norme, se applicate con esclusivo riferimento alle ipotesi (impossidenza ed irreperibilita' dell'assistito) ed ai soggetti (difensore d'ufficio) ivi contemplati, non sollevano alcun dubbio di costituzionalita'.

Senonche', questo Giudice prende atto del consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' relativo agli artt.

116 e 117 d.P.R. n. 115/2002 (1) (implicitamente invocato dal difensore istante ed alimentato anche dalle ordinanze n. 8/2005 e n.176/2006 di Codesta Corte), secondo cui, pur in assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, anche il mero difensore sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti artt. 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio (unico espressamente menzionato dalle norme in questione), nominato ai sensi e con le specifiche procedure di cui all'art. 97 comma 1-2-3 c.p.p.

Cio' posto, dubita lo scrivente della legittimita' costituzionale della predetta interpretazione estensiva degli artt. 116 e 117 cit., a suo avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui agli artt. 3 ed 81 comma 4 Cost.

La questione e' rilevante, nell'ambito del presente procedimento di liquidazione, in quanto solo in virtu' di questa interpretazione estensiva (della cui legittimita' costituzionale si dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione, dovendo in caso contrario la predetta richiesta dichiararsi inammissibile da questo Giudice.

Osserva 1) Il concetto fondamentale posto alla base della normativa sulla difesa d'ufficio e' che il difensore d'ufficio debba essere qualitativamente selezionato (onde la necessaria iscrizione in apposito elenco, previa verifica della sussistenza di specifici requisiti), costantemente a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria per la nomina in base a specifici turni di reperibilita' (onde la predisposizione di apposito ufficio centralizzato presso ciascun consiglio dell'ordine forense di ogni distretto di Corte d'Appello) e, per conseguenza e soprattutto, sempre retribuito dal proprio assistito (salvi i casi di ammissione di quest'ultimo al beneficio del gratuito patrocinio).

Coerentemente a tale impostazione, il nostro codice di rito prevede che l'indagato/imputato debba essere informato dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio (ex art. 369-bis comma 2 lett.d) c.p.p.) all'atto della nomina di tale difensore ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p.

Poi, negli eccezionali casi di assenza del difensore (di fiducia o d'ufficio), il medesimo codice (art. 97 comma 4 c.p.p.) prevede che l'Autorita' Giudiziaria possa designare per le vie brevi il primo difensore 'di passaggio', per il compimento dell'atto in corso, senza prevedere in tal caso alcun requisito (non essendo prescritta l'iscrizione nel citato elenco, se non per la fase del giudizio, peraltro neanche a pena di nullita', come chiarito dalla Suprema Corte), ne' alcuna comunicazione all'imputato/indagato o avviso di obbligo di retribuzione o altro (riferendosi le informazioni di cui all'art. 369-bis c.p.p. alla sola nomina del difensore titolare della difesa d'ufficio ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p.).

In altre parole, la ratio e la portata normativa dell'attuale disciplina della difesa d'ufficio non e' quella di addossare allo Stato la retribuzione di tutti gli avvocati nominati e/o designati dall'Autorita' (il che legittimerebbe l'interpretazione estensiva degli artt. 116-117 d.P.R. n. 115/2002 qui criticata). Al contrario, la disciplina de qua e' tutta imperniata sul rapporto oneroso assistito/difensore; sin dall'instaurazione officiosa del predetto rapporto, l'assistito e' formalmente responsabilizzato circa le conseguenze (anche economiche) della nomina del suo difensore d'ufficio: riceve comunicazione della nomina predetta (art. 369-bis comma 1 c.p.p.), e' informato dell'obbligatorieta' della difesa tecnica (art. 369-bis comma 2 lett. a) c.p.p.), e' informato del nome, indirizzo e recapito telefonico del difensore (art. 369-bis, comma 2, lett. b) c.p.p.) ed e' informato dell'obbligo di retribuirlo (art. 369-bis comma 2 lett. d) c.p.p.).

Poi, prendendo atto della possibile svolta patologica del rapporto in questione (impossidenza o irreperibilita' dell'assistito), la Legge prevede che lo Stato debba in tale evenienza sostituirsi eccezionalmente all'assistito nel garantire la giusta mercede al suo difensore (art.116-117 d.P.R. 115/2002), poiche', ovviamente, non sarebbe ragionevole, ne' giusto, regolamentare l'iscrizione in apposito elenco, pretendere disponibilita' e reperibilita', garantire l'effettivita' del contatto tra difensore ed assistito, ammonire quest'ultimo circa l'obbligo di retribuzione del primo e, poi, abbandonare il professionista alle sorti personali e patrimoniali dell'imputato/indagato.

Quindi, l'operativita' degli artt.116-117 cit. nasce dal riconoscimento di un ben preciso, consapevole, disciplinato e pubblicizzato rapporto tra assistito e difensore d'ufficio; nasce dal riconoscimento di un ben specificato obbligo retributivo normativamente previsto a carico dell'assistito: solo in caso di impossibilita' d'adempimento da parte di quest'ultimo, lo Stato si surroga al debitore nell'estinguere il credito professionale maturato dal difensore.

Per converso, come si vedra', il difensore sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e' una figura ben diversa dal difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e, soprattutto, non ha mai nessun rapporto di investitura diretta o indiretta con l'imputato/indagato, cui non viene mai neanche comunicato il suo nominativo (riferendosi la comunicazione di cui all'art. 369-bis comma 1 e 2 lett. b) c.p.p. alla sola nomina del difensore titolare della difesa d'ufficio).

Ne consegue che, nel caso del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., se nessun rapporto tra assistito e difensore sostituto esiste, ne' alcun obbligo retributivo in capo all'assistito sussiste verso il sostituto, allora mancano in radice gli stessi presupposti logici di applicabilita' degli artt. 116-117 cit., che impongono allo Stato di pagare il difensore solo al ricorrere di certe...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT