n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE Nel processo n. 13/2010 RG, promosso da: Tumelero Attilio Franco, con avv. Angelo Maiolino, contro Tumelero Adriano Walter, con avv. Emiliano Zancuoghi, con l'intervento di Tumelero Alessandro, con avv. Emiliano Zancuoghi, e con la chiamata in causa di: Poli Ampelia, con avv. Maria Giovanna Crestani;

Tumelero Giuseppe (contumace);

Todesco Anna (contumace). Ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 87 del 1953. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2013, il giudice osserva. A tale udienza il processo e' stato rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 18 novembre 2014. Le parti, all'esito del rinvio, hanno rilevato che a tale data il Tribunale di Bassano del Grappa non esistera' piu', in quanto soppresso. Hanno pertanto sollevato l'eccezione di costituzionalita' della legge delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» e dell'art. 1 del successivo decreto legislativo delegato, n. 155 del 7 settembre 2012, nella parte ha previsto la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, illustrandone oralmente i motivi. I. Sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, per violazione degli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, fu convertito con legge n. 148 del 14 settembre 2011, con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge di conversione. Il comma 2 della legge di conversione introdusse tuttavia la «delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». L'iter, attraverso cui si pervenne all'inserimento della legge delega nel procedimento di conversione in legge del decreto n. 138 del 2011, fu il seguente: in data 7 settembre 2011 vi fu l'inserimento della legge delega della nuova «Geografia giudiziaria» con approvazione, in prima lettura, da parte del Senato, quando era stata posta dal Governo la questione di fiducia;

in data 11 settembre 2011, e sempre nell'ambito di ulteriore questione di fiducia, la legge delega della «Geografia giudiziaria» venne definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati. In conclusione, nello spazio di soli quattro giorni fu delegata al Governo la «riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». Essa era estranea al «preambolo» di necessita' ed urgenza che aveva giustificato l'iniziativa governativa concernente il decreto-legge n. 138 del 2011 ed e' stata approvata grazie ad una doppia fiducia, espressa da entrambe le Camere. In merito, va ricordato che la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70), prevede il previo esame di ogni disegno di legge in commissione (sede referente) con successivo passaggio in aula, dove esso viene approvato articolo per articolo (art. 72). Gli articoli 76 e 77 della Costituzione, eccezionalmente, riconoscono al Governo tanto la delega della funzione legislativa (art. 76), quanto la possibilita', senza delega, di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria (art. 77), stabilendo che: l'eccezionale delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa puo' avvenire solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» (art. 76) e con la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, che e' sempre adottata per i disegni di legge, tra gli altri, di delegazione legislativa (art. 72, comma 4);

i provvedimenti provvisori con forza di legge, che il Governo puo' adottare, in casi straordinari di necessita' e urgenza, devono essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (art. 77). Nel caso di specie, sembra si debba verificare: se la straordinaria necessita' ed urgenza, come indicata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011, indispensabile per la legittima emissione del decreto-legge, possa ritenersi ricomprendere anche la materia della riorganizzazione della distribuzione nel territorio degli uffici giudiziari o, al contrario, tale materia ne sia estranea;

se l'eccezionale delega al Governo della funzione legislativa, che l'art. 76 consente «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», possa legittimamente avvenire con il veicolo di «emendamenti» ad un decreto-legge oggetto di conversione, avente originariamente finalita' e scopo diversi, e senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 72, comma 4, della Costituzione. Quanto alla prima indagine, la giurisprudenza della Corte costituzionale...

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