N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 311 del 2011, proposto da Doriana Meloni, Stefania Selis, Elisabetta Tuveri, Monica Moi, Francesco Alterio, Mauro Pusceddu, Andrea Mereu, Maria Cristina Lampis, Giovanni Dessy,

Giovanni Massidda, Lucia Perra, Maria Gabriella Muscas, Giampiero Sanna, Riccardo Ponticelli, Valeria Pirati, Mauro Grandesso Silvestri, Ornella Anedda, Giorgio Cannas, Alessandro Castello,

Roberto Cau, Simone Nespoli, Giovanni La Rocca, Armando Mammone,

Giovanna Osana, Angelo Leuzzi, Emanuela Muscas, Elisabetta Murru,

Maria Luisa Scarpa, Giorgio Alfieri, Daniela Amato, Stefano Giovanni Fiori, Maura Nardin, Elena Maria Grazia Pitzorno, Claudio Lo Curto,

Massimo Zaniboni, Mariano Giovanni Agostino Brianda, Nicoletta Leone,

Giovanni Lavena, Tiziana Rosalba Marogna, Alfonso Nurcis, Roberta Malavasi, Gian Carlo Moi, Fiorentina Buttiglione, Valerio Cicalo',

Claudio Gatti, Carlo Renoldi, Paolo Cossu, Silvia Bandas, Gilberto Ganassi, Donatella Satta, Maria Grazia Cabitza, Luisella Paola Fenu,

Antonio Minisola, Ida Aurelia Soro, Maria Grazia Campus, Valentina Frongia, Elisabetta Atzori, Giorgio Latti, Emanuela Cugusi, Maria Mura, Liliana Ledda, Maria Virginia Boi, Maria Isabella Delitala,

Donatella Aru, Grazia Maria Bagella, Vincenzo Amato, Francesco Sette,

Guido Vecchione, Modestino Villani, Michele Incani, Domenico Fiordalisi, Francesco Mameli, Andrea Padalino Morichini, Anna Rita Murgia, Lucina Serra, Silvia Palmas, Anna Cau, Mauro Mura, Diana Lecca, Rossella Spano, Marco Ulzega, Mario Biddau, Elisa Marras,

Riccardo Ariu, Guido Pani, Maria Cristina Elisabetta Ornano, Vincenzo Aquaro, Mariano Arca, Fiorella Pilato, Manuela Anzani, Sergio De Nicola, Maria Gabriella Pinna, Enzo Luchi;

tutti rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri n. 84, contro il Ministero della Giustizia;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge, in Cagliari, via Dante n. 23, per il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti, del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche', per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Andrea Pubusa per i ricorrenti e l'avv. Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per le amministrazioni statali;

  1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti - nella loro comune qualita' di magistrati ordinari in servizio presso i vari Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di questo T.A.R., chiedono la declaratoria d'illegittimita' delle misure che hanno inciso sul loro rispettivo trattamento economico, derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 dell'art.

    9 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e per il conseguente accertamento del diritto al trattamento retributivo asseritamente spettante senza tener conto delle contestate riduzioni.

  2. A sostegno delle predette domande giudiziali i ricorrenti deducono violazione di legge, altresi' lamentando la sospetta illegittimita' costituzionale della sopra richiamata normativa primaria.

  3. Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

  4. All'udienza pubblica del 2 novembre 2011, la causa e' stata trattenuta in decisione.

  5. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 22, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  6. In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionalita', deve osservarsi come l'applicazione delle norme in questione ha comportato, a partire dal 1° gennaio 2011 (come risulta dalla documentazione in atti), le lamentate trattenute sugli stipendi dei ricorrenti, sia sotto il profilo della mancata applicazione dell'adeguamento automatico degli stipendi, sia sotto il profilo della riduzione dell'indennita' giudiziaria speciale di cui all'art.

    3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

    L'art. 9, comma 22, del decreto.legge n. 78/2010, dispone, infatti, per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981:

    1. che 'non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012';

    2. che (per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014';

    3. che 'l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013', con riduzione non operante ai fini previdenziali.

    Appare evidente che l'eventuale pronunzia di incostituzionalita' delle dette disposizioni condurrebbe de plano all'accertamento dell'illegittimita' del mancato adeguamento degli stipendi e delle trattenute in parola e consequenzialmente all'accoglimento del ricorso: di qui la rilevanza delle questioni di costituzionalita' che dappresso si illustreranno.

  7. Sempre sul piano della rilevanza, non puo' essere condivisa con riferimento alle sole parti dispositive del comma 22 dell'art. 9 riguardanti l'adeguamento triennale degli stipendi l'interpretazione costituzionalmente orientata ed adeguatrice, prospettata dai ricorrenti sul presupposto che il predetto comma 22 dell'art. 9 cit., non contenendo specificazioni in ordine a quali...

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