n. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 15.1.2014, ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87) nel procedimento iscritto al n. 79495 dell'anno 2013, pendente tra: Negro Carlotta, Cod. fisc. NGRCLT76C67D711B, residente in Paderno Dugnano, alla via Aurora n. 21 rappresentate legale: avv.ti U. Minneci, S. Mantovani - Domicilio eletto: c/o Studio legale Milano, via Fatebenefratelli n. 15 - Procura alle liti: a margine dell'atto di ricorso - PEC: sabinamariavittoria.mantovani@milano.pecavvocati.it parte ricorrente;

Contro Rottapharm S.p.a., in persona del suo procuratore dott. Stefano Bertoletti, con sede operativa in Monza, via Valosa di Sopra n. 9, rappresentate legale: avv.ti G. B. Benvenuto, G. Bergamaschi domicilio eletto: c/o Studio legale Milano, via Fatebenefratelli n. 15, procura alle liti: a margine dell'atto di ricorso, PEC: giovanni.benvenuto@milano.pecavvocati.it;

parte resistente;

In fatto Carlotta Negro (informatore medico) - dipendente della Rottapharm a far data dal 13 gennaio 2003 con mansioni di Product Manager e inquadramento al livello A2 del CCN Chimico-Farmaceutico - veniva licenziata per giusta causa dalla societa' datrice di lavoro con recesso datoriale del 18 luglio 2012, comunicato alla dipendente in pari data. La Negro impugnava tempestivamente il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, giudice dr. Rossano Taraborrelli), proponendo ricorso ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92. Il giudice adito respingeva l'impugnativa con ordinanza del 27 giugno 2013 (depositata in Cancelleria nella medesima data) ritenendo la legittimita' del recesso datoriale, sul presupposto della fondatezza della contestazione disciplinare sollevata (indebito uso, da parte della dipendente, del diritto al rimborso spese). Il giudice riteneva, altresi', proporzionale la sanzione disciplinare, irrogata nella forma piu' grave, quella espulsiva. Con atto di opposizione ex art. 1, comma 51, legge 26 giugno 2012 n. 92, depositato in Cancelleria in data 24 luglio 2013, la Negro citava in giudizio la datrice di lavoro affinche' fosse pronunciato l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Lavoro in suo sfavore e, per l'effetto, fosse accolta l'impugnazione del licenziamento con le statuizioni consequenziali. La Rottapharm resisteva alla domanda costituendosi in giudizio con memoria del 31 ottobre 2013. Il fascicolo del procedimento di opposizione veniva assegnato al dott. Rossano Taraborrelli, il medesimo giudice estensore dell'ordinanza oggetto di impugnazione da parte della Negro. Il giudice assegnatario della causa fissava udienza di comparizione delle parti in data 13 novembre 2013. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31 ottobre 2013, la Negro presentava istanza di ricusazione del dott. Taraborrelli, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente riteneva che il magistrato designato per la definizione del giudizio di opposizione ex art. l comma 51, l. 92/2012 non potesse essere lo stesso che aveva definito gia' la prima fase del procedimento, ai sensi dell'art. 1 commi 48, 49, 1. 92/12. Il Presidente della Sezione Lavoro, con atto del 14 novembre 2013, rimetteva il fascicolo alla Presidente del Tribunale la quale, con provvedimento del 15 novembre 2013, assegnava il procedimento alla Sezione Nona Civile. Il Presidente della Sezione designata per la trattazione del procedimento di ricusazione, fissava, con decreto del 19.11.2013, udienza in data 15 gennaio 2014 con provvedimento che veniva comunicato alle parti del processo, in data 25 novembre 2013, mediante avviso telematico, nonche' in busta chiusa al giudice ricusato, in data 25 novembre 2013. Nelle more, all'udienza fissata dal giudice del lavoro, in data 13 novembre 2013, comparivano entrambe le parti del processo. Il magistrato (dott. Rossano Taraborrelli), preso atto della ricusazione richiesta nei suoi confronti, sospendeva il processo con ordinanza del 13.11.2013. In data 15 gennaio 2014, veniva tenuta dinanzi a questo Collegio, l'udienza fissata con decreto presidenziale del 19 novembre 2013. Entro il termine concesso, non pervenivano...

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