n. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2014 -

TRIBUNALE DI ANCONA Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Arianna Sbano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.2.2013;

nelle cause tra: Ritossa Gabriele, Zaffiro Ancona s.r.l. e Zaffiro Montesicuro s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti P. Niccolaini, G.P. Businello, A. Ventura ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio in Ancona, Via Goito 3 ricorrente e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona in persona del Direttore Provinciale, elettivamente domiciliata presso la sede di Ancona, via Palestro 15 resistente, ha pronunciato la seguente Ordinanza 1. - Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio a quo. Preliminarmente, si da' atto che e' stata disposta la riunione dei procedimenti n. 2276 e 2277 del 2011 a quello di piu' remota iscrizione portante il n. 2275/2011R.G.L. per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva ed in quanto procedimenti interessati dalla soluzione della medesima questione di legittimita' costituzionale. In tali procedimenti, parte ricorrente propone opposizione avverso una serie di ordinanze ingiunzione (le nn. 10155/2001, 101559/2011, 101539/2011) emesse dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle sanzioni amministrative (ammontanti ad un totale di oltre 242.000 euro) previste dall'art. 6 del d.l. n. 79/1997 per avere conferito a due dipendenti della Marina Militare incarico di attivita' professionale senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione pubblica di appartenenza (anni 2008 e 2009) e per non avere comunicato alla stessa i compensi erogati nei medesimi anni. Ebbene, pacifico risulta tra le parti che parte ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti, in caso di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici, dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Pacifico risulta, inoltre, dal ricorso il fatto che la societa' opponente fosse a conoscenza del fatto che i propri collaboratori erano dipendenti pubblici militari. Ai fini di miglior inquadramento della questione, risulta utile riportate per esteso le disposizioni rilevanti in materia, nella versione attualmente in vigore. L'art. 53 citato dispone, al comma 5, che il conferimento di incarichi operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. Ai sensi del successivo comma 6, poi, «i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso». Il comma 7, poi, precisa che «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti». Ai sensi del comma 9 «Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono con ferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, nn. 140 e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze». Secondo il comma 10 «L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o, privati, che intendono conferire l'incarico;

puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;

in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.» Il comma 11 e 12, poi, prevedono che «Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente». «Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della finzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi». Ai sensi del comma 13 «Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11». Il comma 15, poi, dispone che «le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al commi 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9». Ebbene, sostiene, in primo luogo, parte ricorrente che non dovrebbe ricevere sanzione, per i militari, l'omessa comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei...

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