n. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 6 dicembre 2012, la seguente ordinanza nella causa in materia di lavoro, iscritta al n. 36602/2011 r.a.c.c., cui sono state riunite le cause nn. 36603/2011, 36905/2011, 36913/2011, 36919/2011, 36925/2011 e 37177/2011, vertenti tra Caravassilis Daniele, Ciucci Roberto, Balducci Tiziano, Castelli Andrea, Di Carlo Tania, Fagiani Riccardo e Patrone Simone, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Calamatta 16, presso lo studio degli avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, che li rappresentano e difendono in forza di procura a margine della memoria difensiva, ricorrenti e: Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende, resistente. Con distinti atti depositati tra il 14.10.2011 e il 18.10.2011, ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti, iscritti negli elenchi del Personale Volontario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero convenuto, hanno chiesto dichiararsi la nullita' e l'inefficacia dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto, nonche' la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

hanno chiesto inoltre la conversione dei rispettivi rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero l'accertamento del loro diritto alla stabilizzazione, ovvero la conversione del rapporto ex art. 5 D.Lgs. n. 368/200, ovvero la condanna del Ministero convenuto alla loro immissione in ruolo e al pagamento in loro favore dell'indennita' sostitutiva della mancata conversione;

in ogni caso hanno chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, in misura pari a 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si e' costituito in giudizio il Ministero convenuto, che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza odierna, all'esito della discussione, e' stata pronunciata e letta la presente ordinanza di promovimento di questione di legittimita' costituzionale. 1 - Normativa applicabile al personale volontario dei Vigili del Fuoco Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non legato all'Amministrazione da vincolo d'impiego, chiamato a prestare servizio durante i periodi di richiamo previsti dagli artt. 6 e 8 D.Lgs. 139/06, integra un sotto-sistema peculiare, inserito nell'organizzazione del Corpo medesimo. I Vigili del fuoco volontari costituiscono un nucleo di persone "qualificate e specificamente addestrate e attrezzate a disposizione dell'Amministrazione, che se ne avvale in caso di emergenza e con la quale esso ha un rapporto di dipendenza funzionale" (Cons. Stato, sez. I, parere 20.6.2001 n. 640). La loro attivita' non e' dunque riconducibile al volontariato regolato dalla L. 266/91, ne' al volontariato di protezione civile ex art. 8 L. 225/92, ne' all'associazionismo di promozione sociale ex L. 383/00. Essa da' viceversa luogo ad un rapporto di lavoro, senza dubbio inquadrabile nel genus della subordinazione, come si evince, tra l'altro, dalla norma che espressamente assoggetta tale personale "volontario" alle disposizioni "in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica" (art. 8 comma 3 D.Lgs. 139/06 cit.), nonche' ad un sistema disciplinare paragonabile a quello proprio del lavoro dipendente (artt. 11 D.Lgs. 139/06 cit.). In tale contesto, assume diretto rilievo l'art. 10 D.Lgs. 139/06 cit., che recita: "1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio (...)". Non puo' inoltre sottacersi che il Ministero dell'Interno ha avviato le procedure selettive per la stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 1 commi 519 e 526 della L. n. 296/2006, che, riferendosi espressamente al medesimo personale, ha riconosciuto il carattere subordinato del relativo rapporto di lavoro. Ne' puo' rilevare in contrario la circostanza che il richiamo in servizio del vigile volontario derivi da atto amministrativo unilaterale, giacche' l'esistenza di una fonte negoziale del rapporto non e' essenziale ai fini del riconoscimento della subordinazione. Non osta alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione nemmeno l'ulteriore circostanza che il vigile richiamato in servizio possa essere gia' un lavoratore alle dipendenze di altro datare (che in tal caso sara' tenuto a consentirgli lo svolgimento del servizio e a conservargli il posto: art. 8 comma 4 D.Lgs. 139/06 cit.), giacche' la coesistenza, nella specie meramente eventuale e contingente, di diversi rapporti di lavoro non viola alcun limite logico o legale, in presenza di espressa normativa regolatrice, che evidentemente deroga alle previsioni sull'esclusivita' d'impiego del lavoratore pubblico. Trattasi peraltro di rapporto di lavoro dipendente connotato da assoluta specialita', per la quale e' stata espressamente esclusa l'applicazione della disciplina comune sul contratto di lavoro a termine - come ora espressamente enunciato (con disposizione di natura ricognitiva) dall'art. 10 comma 1 lettera c-bis D.Lgs. 368/01 (lettera inserita dall'art. 4 comma 12 L. 183/11) - e retto viceversa da normativa particolare. 2 - Normativa interna sui rapporti a tempo determinato Nel nostro ordinamento il D.Lgs. 368/01, come integrato dalla L. 247/07, contiene un apparato di regole che - per dare specifica attuazione alla direttiva europea 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (su cui infra) - mira ad evitare l'abusivo ricorso al contratto a termine. Nel novero di tali disposizioni, vanno segnalate in particolare quella che richiede la specificazione per iscritto delle ragioni tecniche, produttive, sostitutive o organizzative (art. 1) e quella che impone la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui una nuova assunzione sia effettuata, senza soluzione di continuita', al termine di un primo rapporto, e quella che fissa nel termine massimo di trentasei mesi il periodo durante il quale il medesimo lavoratore possa essere impiegato in virtu' di contratti a termine (art. 5). 3 -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT