N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2011

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, applicabile anche nei casi in cui i reati di' competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso in virtu' del richiamo di cui al successivo art. 63, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, in ordine alla condanna alla pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. cit., neppure nella ipotesi in cui il beneficio sia stato invocato dalla difesa;

sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, 12 dicembre 2011.

Il giudice: Compagnucci

IL TRIBUNALE Nel procedimento penale di appello n. 7/10 r.g.app., avverso la sentenza del giudice di pace di Grosseto emessa in data 14 aprile 2010, nei confronti di M.T.L. in ordine al reato di cui all'art. 594 c.p.;

Letti gli atti e sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (d'ora in avanti, solo d.lgs. nei termini che seguono.

  1. L'imputata veniva citata davanti al giudice di pace di Grosseto per rispondere della condotta ingiuriosa compiuta a discapito di G.G. in data 10 giugno 2006. In particolare, le si contestava d'aver offeso l'onore e il decoro della G. per aver proferito nei suoi confronti l'espressione 'puttana'.

    Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale (consistita nell'escussione di tre testimoni), condannava l'imputata alla pena di euro 700,00 di multa oltre che al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile.

    Avverso tale pronuncia, l'imputata ha proposto appello sia in merito alla condanna alla pena pecuniaria, sia avverso il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, sicche' l'appello e' ammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma primo, d.lgs.

    Quanto al capo relativo alla condanna alla pena, la appellante contesta la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, sostenendo che non sarebbe stata raggiunta la prova della sua penale responsabilita'.

    In via subordinata rispetto alla richiesta principale di assoluzione, l'imputata, allegando di non essere in grado di far fronte alla pena pecuniaria, chiede di poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, eccependo a tal riguardo la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 d.lgs.

    Quanto al capo relativo alla condanna risarcitoria, la appellante contesta l'eccessivita' della liquidazione, in relazione alla natura bagatellare del reato in questione e delle proprie condizioni economiche.

    1.1. Le doglianze dell'appellante in merito all'affermazione della sua penale responsabilita' non sono fondate.

    La deposizione della persona offesa, la quale riferiva che quel giorno, nel rispondere al telefono, aveva sentito la frase offensiva a lei rivolta, trova riscontro sia nella deposizione di C.G., sia in quella del teste S. che aveva effettuato le indagini.

    Il primo riferiva che era stato presente al momento della telefonata e che aveva notato il turbamento da parte della G., la quale gli aveva subito raccontato della frase ingiuriosa. La testimonianza del S., invece, conferma che dall'esame dei tabulati risultava una chiamata della durata di quattro secondi, dunque compatibile con la telefonata raccontata dalla persona offesa.

    Quanto poi alla individuazione dell'imputata, il teste S., ha confermato che la scheda telefonica da cui era partita la telefonata in questione era intestata alla M, la quale e' l'ex moglie del C.

    circostanza questa che porta ragionevolmente a far concludere che l'imputata pronunciava la parola ingiuriosa in un impeto di gelosia.

    Sulla base di questi elementi di prova, pertanto, appare corretta l'affermazione di responsabilita' dell'imputata pronunciata dal primo giudice.

    1.2. Alla luce di cio', diviene rilevante la questione di legittimita' costituzionale del divieto di concessione della sospensione condizionale della pena - beneficio quest'ultimo espressamente invocato dalla appellante sul presupposto della sua incapacita' a far fronte alla pena pecuniaria.

    Si osserva, sempre in punto di rilevanza, che, in difetto del divieto di cui all'art. 60 d.lgs., all'imputata non potrebbe essere negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di persona incensurata nei confronti della quale, tenuto conto del movente del delitto e della natura non grave dello stesso, sarebbe certamente formulabile la prognosi favorevole di cui all'art.

    164, comma primo, c.p.

    L'art. 60, d.lgs., cosi' recita: 'Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.' Il successivo art. 63 prevede che nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace si osservano le disposizioni del titolo II (ivi compresa quella contenuta nell'art. 60).

    Dal combinato disposto dei due articoli, pertanto, discende che per le pene irrogate in ordine ai reati di competenza del giudice di pace (art. 4, commi 1 e 2) e' sempre esclusa la concedibilita' della sospensione condizionale (articoli 163 e segg. c.p.), a prescindere dal giudice che le commina.

    Nel caso di specie, dovendo l'imputata rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p., rientrante tra quelli di competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1, lettera a, d.lgs.), il divieto di cui all'art. 60 osta alla concessione del beneficio richiesto dalla difesa, e di qui la rilevanza della questione.

  2. Quest'ultima, ancorche' gia' sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, non e' mai stata esaminata nel merito (con le ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003, la questione era dichiarata manifestamente inammissibile perche' il dubbio di costituzionalita' veniva prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo e senza, dunque, che nell'ordinanza di rimessione potesse essere rinvenuta una compiuta e...

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