n. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2013 -

Il Tribunale Letti gli atti del proc. n. 2718/12 RGNR e n. 751/13 RGIP nei confronti di Di GIUSEPPE Aurelio per il reato di cui all'art. 388, 3 e 4 comma cp Premesso che: In data 17/4/2012 l'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Avezzano ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato depositando presso questo Ufficio richiesta di emissione di Decreto Penale di condanna in relazione al reato sopra indicato, nonostante l'espressa opposizione del querelante alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna formulata ex art. 459 c.1 prima parte cpp. Con la richiesta di emissione di Decreto Penale l'ufficio del P.M. ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 c.1 cpp nella parte in cui prevede, per i soli reati perseguibili a querela, il potere in capo al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna, per contrasto di detta norma con gli artt. 3, 101, 111 della Costituzione. In particolare la Procura ha rilevato una contrarieta' dell'art. 459 c.1 prima parte cpp all'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza della norma e della sua violazione al principio di uguaglianza atteso che il potere attribuito dalla legge al querelante di opporsi alla definizione del procedimento attraverso il rito monitorio non risponderebbe ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile in capo al querelante, degno di tutela. Difatti, secondo il P.M., la persona offesa dal reato e' in primo luogo portatrice di un interesse a veder dichiarata la penale responsabilita' dell'autore del reato con la conseguente irrogazione di una sanzione penale, interesse che viene parimenti soddisfatto sia attraverso lo svolgimento del processo con un qualsiasi rito, anche speciale, che si conclude con una sentenza, sia attraverso il rito speciale di cui agli artt. 459 e ss. cpp, attesa la natura di sentenza del decreto penale di condanna. In secondo luogo la persona offesa dal reato e' portatrice di un interesse al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al reato, che non sempre e' soddisfatto all'esito della definizione del processo penale e cio' avviene sia nel caso di definizione con decreto penale di condanna, che in caso di definizione con «patteggiamento» ai sensi dell'art. 444 cpp, riti in entrambi i quali e' esclusa dal legislatore qualsiasi delibazione da parte del Giudice penale in ordine alla pretesa risarcitoria della parte offesa, che dovra' essere fatta successivamente valere in sede civile. Da quanto sopra discende che il querelante non vede leso...

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