n. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza A. D. F. e' stato convocato a giudizio con decreto del 26 aprile 2001 per rispondere dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. Fin dalla prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001 il difensore dell'imputato ha rilevato come il proprio assistito avesse subito un incidente stradale e riportato serie e gravi lesioni tali da evidenziare la sussistenza di un legittimo impedimento, nonche' la necessita' di un approfondimento peritale al fine di valutare la capacita' di questi di partecipare coscientemente al processo (nel certificato medico prodotto in quel contesto si da' atto che D. F. e' paziente paraplegico post traumatico, affetto da vescica neurogene con episodi ricorrenti di infezione urinaria). Il giudice stabili nel corso della medesima udienza di espletare una perizia medico-legale. Tuttavia, alla prefissata udienza, poiche' si ebbe modo di rilevare che era stato adito il giudice monocratico a dispetto della competenza funzionale del tribunale collegiale in relazione all'art. 2621 del codice civile, venne disposta la trasmissione del processo alla sede competente. Anche il tribunale in composizione collegiale, all'udienza del 6 giugno 2002, valuto' l'opportunita' di svolgere l'accertamento richiesto e nomino' come perito la dottoressa F. B. La consulenza svolta attesto' che D. F., i sotto il profilo psichico era del tutto integro e pertanto capace di stare in giudizio, segnalando al contempo la gravita' del quadro clinico da ritenersi compromesso a seguito dell'incidente subito il 12 novembre 2000 nel corso del quale riporto' un grave politrauma con lussazione vertebro-midollare D11-D12 con immediata paraplegia, trauma cranico commotivo, emopneumotorace bilaterale, rottura di milza con necessita' di splenectomia, lussazione al gomito destro, frattura del malleolo tibiale destro e rottura di legamenti al ginocchio destro, vasta ferita lacero contusa alla mano destra. La gravita' di tali condizioni risultava aggravata dall'esacerbazione della sindrome depressiva di cui il paziente gia' soffriva e per cui era in terapia farmacologica, e dalla comparsa di crisi comiziali parziali con conseguente generalizzazione e di ulcere da decubito in regione sacrale e trocanterica. Peraltro, all'udienza del 13 novembre 2002, il perito evidenzio' la sussistenza di serie difficolta' di trasporto dell'imputato a causa di profondissime ulcere, e il tribunale, tenuto altresi' conto della certificazione medica prodotta dalla difesa, rinvio' il processo all'udienza del 18 febbraio 2003, nel cui corso venne constatata nuovamente la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire in quanto ricoverato presso l'istituto di riabilitazione Montecatone. Da allora, sulla scorta dei certificati medici prodotti dalla difesa, attestanti vuoi la difficolta' di trasporto, vuoi l'acutizzazione dello stato patologico di D. F. sono stati disposti ulteriori rinvii per legittimo impedimento, fino all'udienza dell'11 luglio 2005 quando il Tribunale decise di svolgere nuovamente una perizia per accertare la capacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Ancora, la dottoressa B. escluse la sussistenza di una condizione di incapacita', rilevando che gli scompensi di tipo psichiatrico che avevano richiesto gli accessi al pronto soccorso, quali il rallentamento ideo-motorio, il disorientamento temporo-spaziale con allucinazioni visive, ovvero gli episodi di assenza, fossero legati all'abuso della terapia farmacologica prescrittagli a base di benzodiazepine (D. F., come detto, fin dall'eta' giovanile era affetto da sindrome depressiva aggravatasi a seguito delle lesioni riportate nel corso del traumatico incidente subito). Il Tribunale, all'udienza del 18 gennaio 2006, revoco' impropriamente l'ordinanza di sospensione del processo, rinviando all'udienza del 15 marzo 2006, nel cui contesto il difensore chiese un rinvio per poter valutare l'eventuale richiesta di patteggiamento. Nel corso dell'udienza del 27 aprile 2006, a seguito dell'ennesima istanza di legittimo impedimento dell'imputato, venne disposta una visita fiscale, le cui conclusioni attestanti un delirio immaginativo su fondo costituzionale mitomaniaco determinarono il Tribunale a disporre nuovi accertamenti, da parte della stessa ASL che confermarono tale stato patologico. Il difensore dell'imputato rilevo', inoltre, che proprio in quel periodo si stava svolgendo un procedimento volto ad una pronuncia di interdizione legale dell'imputato. Nel corso dell'udienza del 9 luglio 2008 venne acquisita la perizia effettuata nell'ambito del procedimento tutelare attestante la presenza di una infermita' mentale abituale e tale da inficiare completamente la capacita' di D. F., di riconoscere e provvedere ai propri interessi. Il Tribunale ritenne che l'accertato disturbo delirante cronico di tipo magalomaniaco fosse incompatibile con la possibilita' che D. F., potesse comprendere e partecipare coscientemente al processo. Ritenuta la sussistenza di una incapacita' dell'imputato, venne pertanto sospeso il processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. Da allora, si sono susseguite nel tempo perizie svolte nell'ambito sia dell'odierno procedimento sia degli altri pendenti a carico dell'imputato che hanno confermato le condizioni patologiche dell'imputato tali da inficiarne la cosciente partecipazione al processo. In somma sintesi, oltre...

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