N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2011

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti civili riuniti R.G. 1149-1150-1151/2010, promossi rispettivamente da Inprogramme s.a.s. di Castelli Antonio & c., corrente in Torino, cs.

Francia n. 268, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

Antonio Castelli, residente in Torino, v. Valeggio 26, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Sgotto, presso il quale ha eletto domicilio in Torino, v. Colli 3.- Procure 5 novembre 2010.

Danilo Paolasso, residente in Rivoli, v. Frejus n. 38/e, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Pollano del Foro di Locri, presso il quale ha eletto domicilio in Torino, v. Colli 3.- Procura 5 novembre 2010.

Parti attrici opponenti Contro Commissione Nazionale per le societa' e la Borsa,

CO.N.SO.B., corrente in Roma, v. Martini 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas,

Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Biagianti,

Maria Letizia Ermetes, Rocco Vampa, Emanuele Garzia del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Torino, via Bertolotti 7, presso lo studio dell'avv. Renato Paparo. - Procura 10 marzo 2011; Parte convenuta resistente.

Con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto dott. Fulvio Rossi; Parte intervenuta.

Premesso in fatto che la CONSOB, con delibera 1° settembre 2010, n. 17461 e notificata in data 9 settembre 2010, irrogo' le seguenti sanzioni:

'al Sig. Danilo Paolasso, nato a Pinerolo il 20 ottobre 1960 e residente a Rivoli (Torino) in Via Frejus n. 38/E, sono applicate le seguenti sanzioni:

sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. n. 58/98, della quale e' contestualmente ingiunto il pagamento;

sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art.

187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi due;

al Sig. Antonio Castelli, nato a Cartagine (Tunisia) il 29 agosto 1960 e residente a Torino in Via Valeggio n. 26, sono applicate le seguenti sanzioni:

sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. n. 58/98, della quale e' contestualmente ingiunto il pagamento;

sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58/98, della quale e' contestualmente ingiunto il pagamento;

sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art.

187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi due.

E', altresi', ingiunto a Inprogramme s.a.s. di Castelli Antonio &

C, con sede a Torino in Corso Francia n. 268, in qualita' di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n.

689 del 1981, di pagare l'importo di e 200.000,00, quale somma delle predette sanzioni pecuniarie applicate ai Sig.ri Danilo Paolasso ed Antonio Castelli per violazione dell'art. 187-ter del d.lgs. n.

58/98';

che i fatti generatori della sanzione, e costituiti da una serie di operazioni 'a doppio incrocio', si erano svolti fra il 19 febbraio ed il 30 maggio 2007; che, con ricorsi, depositati l'8 novembre 2010, la Inprogramme s.a.s., ed Antonio Castelli in proprio, da un lato, Danilo Paolasso, dall'altro, proposero impugnazione, con motivi parzialmente comuni, dinanzi a questa Corte territoriale avverso la delibera ridetta, deducendo vari profili di illegittimita' che parte resistente ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme infra richiamate del Codice del Processo Amministrativo;

  1. - Premesso, in diritto, che in data 16 settembre 2010 e' entrato in vigore il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo, come disposto dall'art. 2, comma 1

    Dispongono, l'art. 133, comma 1, lett. l):

    'Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

    ...(omissis)...

    l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati ..., dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,...,...,...', l'art. 135, comma 1, lett. c):

    'Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

    ...(omissis)...

    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), ...', ed ancora l'art. 134, comma 1, lett. c):

    'Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

    ...(omissis)...

    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti ...';

    che, di conseguenza, dalla data...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT