N. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Suisse srl, con sede in Milano, corso Venezia n. 61, con. Avv. Simone Ferrario; Opponente;

Contro la camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.), con sede in Milano, via Meravigli n. 9/b, Opposta.

Fatto La Societa' Suisse srl, con sede in Milano, corso Venezia n. 61, in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico sig.

Giuseppe Gambino (successivamente rappresentata e difesa giusta procura speciale dall'Avv. Simone Ferrario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 2/B) in data 21 settembre 2011 proponeva ricorso contro l'Ordinanza Ingiunzione n. 2011/66003611 - emessa in data 31 maggio 2011 e notificata in data 25 agosto 2011 - con la quale la Camera di Commercio di Milano le ingiungeva il pagamento di euro 2.065,00, oltre ad euro 25,00 per diritti e spese, 'per aver presentato, in data 29 settembre 2006, l'atto relativo alla comunicazione di socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci con effetto dal 3 novembre 1992, oltre il termine prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.' La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata Ordinanza sostenendo di non aver violato alcun obbligo di legge.

La Camera di Commercio di Milano si costituiva in Cancelleria in data 10 febbraio 2012 con una comparsa con la quale 'in via preliminare' eccepiva l'incompetenza del giudice adito (giudice di pace) sostenendo invece la competenza per materia del Tribunale (art.

22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 36 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entrato in vigore il 6 ottobre 2011).

L'Amministrazione opposta, a sostegno del suo provvedimento, richiamava le disposizioni di cui agli artt. 2630 e 2470, comma 4, cod. civ. e, nel merito, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese processuali.

Nel corso della prima udienza il giudice autorizzava il deposito di memorie difensive. Ciascuna delle parti presentava una propria memoria con la quale insisteva nelle proprie domande e/o eccezioni.

L'Amministrazione opposta, in particolare, insisteva per l'incompetenza 'per materia' del giudice di pace in favore della competenza del Tribunale di Milano e la ricorrente - 'nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'avversa eccezione di incompetenza per materia' - chiedeva di poter riassumere la causa davanti al giudice competente ratione materiae o di poter - previa rimessione in termini - proporre valida opposizione davanti al Tribunale.

All'udienza del 27 aprile 2012 il giudice si riservava di decidere.

Diritto Questo giudice, per le considerazioni che seguono, ritiene che la decisione sull'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'Amministrazione opposta, debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale concernente...

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