n. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8137 del 2011, proposto da: Ist. Paritario G. Verga di Frattamaggiore, Anna Gargiulo, Valentina Di Costanzo, Valentina Galbusieri, Alessia Belloni, Elena Caliendo, Carmela De Clemente, Cristina Luisa Romano, Lucia Santina Romano, Marcella Rinaldi, Vincenza Barone, Mario Spasiano, Marcantonio Caccia, Antonio Esposito, Ivano Scognamiglio, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9;

Contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento dei decreti n. 6/S2 e n. 7/S2 del 16 agosto 2011 avente ad oggetto: "riconoscimento status parita' scolastica al corso completo gia' acquisito in base al procedimento ex: CM. 31/03". Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2013 il cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso in esame, l'Istituto ricorrente e taluni studenti lavoratori impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe (decreti n. 6/S2 e 7/S2 del 26 agosto 2011 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Direzione Generale Ufficio II - Area Parita' scolastica;

la nota prot. MIURAOODGOS prot. n. 2025 del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio X del 16 marzo 2010;

la C.M. 31/2003 per come successivamente modificata e del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell'Istruzione, Regolamento recante "disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27" - pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008, nonche' il D.M. MIUR n. 83 del 10 ottobre 2008 recante le linee guida per l'attuazione del predetto regolamento - D.M. 267/2007) con i quali l'Ufficio Scolastico regionale della Campania ha riconosciuto la parita' scolastica per la sola prima classe dell'Istituto da essa gestito, disponendo il diniego con riguardo alle classi successive - gia' attive -, per le quali il regime paritario e' stato concesso solo a partire dagli anni scolastici successivi, e gradualmente, fino al completamento del corso: in particolare, i ricorrenti affermano l'assenza di norme ostative al riconoscimento della parita' scolastica per le classi successive alla prima gia' a partire dall'anno scolastico 2010\2011;

questa Sezione ha accolto le istanze cautelari dei ricorrenti e con ordinanza n. 4166/2011 ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati;

sulla identica questione questa Sezione ha emesso sentenze di accoglimento nn. 1233, 1234 e 1235/2011, argomentando sulla incoerenza della interpretazione data dall'Amministrazione rispetto all'impianto normativo vigente che regola la materia, da leggere anche in armonia con i principi costituzionali della non disparita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, della liberta' di iniziativa economica dell'art. 41 della Costituzione e del servizio equipollente delle scuole paritarie di cui all'art. 33 della Costituzione. (cfr. sentenza del Tar Campania, sez. Napoli, n. 4412/2011);

in particolare questa Sezione ha cosi' statuito sul punto: "Considerato che l'atto impugnato risulta adottato: "in palese violazione di legge [legge 10 marzo 2000 n. 62 , regolamento ex decreto 29 novembre 2007 n. 267 art. 1 comma 6 lettera f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 art. 3 punto 3.4 lettera f)] la cui ratio e' quella dell'istituzione di "corsi scolastici completi";

in palese erroneita' ed irragionevolezza interpretativa dell'art.13 del DPR n. 89 del 15 marzo 2010 nella misura in cui l'espressione contenuta nel primo comma "prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto" e' stata ritenuta dall'Amministrazione erroneamente non operante nei confronti delle autorizzanti prima classi del ciclo di studio di cui si controverte.";

la sentenza del Tar Lazio n. 1235/2011 e' stata annullata dal giudice di secondo grado (Cds sez VI decisione n. 4208/2011);

il giudice di appello nella predetta decisione ha ritenuto che: "... elementi sistematici nel senso della non riconoscibilita' della parita' scolastica a classi successive alla prima (in specie, laddove cio' comporti una scissione fra la prima classe - da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento - e le classi successive - da istituirsi parimenti ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento) - sono desumibili dalla stessa disposizione primaria richiamata dagli odierni appellati. Ed infatti, il richiamato art. 1, co. 4, l. 62, cit. stabilisce che la parita' viene riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano domanda laddove essi siano in grado di garantire (inter alia) "l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

ad avviso del Collegio, dalla richiamata disposizione emerge: - che presupposto indefettibile per il riconoscimento della parita' scolastica a corsi di nuova istituzione e' che cio' avvenga secondo un principio di organicita'. Si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento";

- ... Al contrario, il generale riferimento alla nozione di 'corsi completi' deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude in via di principio la riconoscibilita' della parita' in relazione a singole classi, fatta salva l'ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi;

- che il richiamato art. 1, comma 4 palesa anche nella sua parte finale un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai principi di gradualita' ed organicita'. Ebbene, se per un verso il principio di gradualita' giustifica la previsione secondo cui l'introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire...

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